Art. 3. La prescrizione del farmaco da parte dei centri utilizzatori deve essere effettuata per singolo paziente mediante la compilazione della scheda di prescrizione informatizzata secondo le indicazioni sul sito http://monitoraggio-farmaci.agenziafarmaco.it, (sezione farmaci orfani), che costituiscono parte integrante della presente determinazione. La presente determinazione ha effetto dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 aprile 2009 Il direttore generale: Rasi