Art. 3.



  La  prescrizione  del farmaco da parte dei centri utilizzatori deve
essere effettuata per singolo paziente mediante la compilazione della
scheda di prescrizione informatizzata secondo le indicazioni sul sito
http://monitoraggio-farmaci.agenziafarmaco.it,    (sezione    farmaci
orfani),   che   costituiscono   parte   integrante   della  presente
determinazione.
  La  presente  determinazione  ha  effetto  dal  quindicesimo giorno
successivo  alla  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 27 aprile 2009
                                          Il direttore generale: Rasi