Art. 3.

  1.  La  societa'  predetta,  nell'integrale  rispetto degli accordi
citati   in   premessa,   e'   tenuta   a  comunicare  immediatamente
all'Istituto  nazionale della previdenza sociale l'elenco dettagliato
dei   dipendenti   beneficiari  del  trattamento  -  composto  da  42
lavoratori  per  l'intero  periodo  richiesto  -  con  tutti  i  dati
necessari, nonche' le eventuali variazioni all'elenco stesso.