Art. 10. Evoluzione dei mercati a termine organizzati dalla societa' Gestore del mercato elettrico 1. Nell'ambito del mercato a termine con consegna fisica MTE vengono quotati contratti di durata almeno mensile, trimestrale e annuale con profilo almeno baseload e peakload, prevedendo il meccanismo della «cascata» per i contratti con periodo di consegna superiore al mese e la registrazione su PCE delle posizione di ciascun operatore con riferimento ai contratti mensili. 2. A tal fine il Gestore del mercato elettrico adegua il sistema di garanzie in modo da prevedere la parziale copertura del controvalore del contratto in acquisto o in vendita e la totale copertura del controvalore delle posizioni in acquisto al momento della consegna. 3. Anche sulla base delle proposte avanzate dall'Autorita' ai sensi dell'art. 3, comma 10-ter, della legge n. 2/2009, il sistema di garanzie puo' essere rafforzato con la previsione di un meccanismo di mutualizzazione della quota residua di rischio ulteriore rispetto ad un predefinito livello massimo di rischio posto a carico Gestore del mercato elettrico e vengono introdotte appropriate misure per garantire adeguata liquidita' alle transazioni a termine. 4. Sulla base dei criteri enunciati ai commi 1 e 2, il Gestore del mercato elettrico predispone una proposta di modifica al Testo integrato della disciplina del mercato elettrico da sottoporre, entro il 30 giugno 2009, al Ministero dello sviluppo economico per l'approvazione secondo le modalita' previste dall'art. 3, comma 4, del citato Testo Integrato. 5. A seguito di un'opportuna fase di adeguamento delle piattaforme di negoziazione, che saranno oggetto di prove con gli operatori, il Gestore del mercato elettrico rende operative le modifiche al mercato a termine fisico entro e non oltre il 31 ottobre 2009 per i contratti con inizio al 1° gennaio 2010. 6. Il Gestore del mercato elettrico ricerca forma di collaborazione con la societa' di gestione del mercato regolamentato dei prodotti derivati su sottostante elettrico per lo studio dell'integrazione di tale mercato dei derivati con quello a consegna fisica MTE per realizzare quanto disposto al presente articolo. Allo scopo, il Gestore del mercato elettrico informa il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorita' con cadenza semestrale circa le possibilita' dell'integrazione.