Art. 10.

Evoluzione  dei  mercati a termine organizzati dalla societa' Gestore
                        del mercato elettrico

  1.  Nell'ambito  del  mercato  a  termine  con  consegna fisica MTE
vengono  quotati  contratti  di  durata almeno mensile, trimestrale e
annuale  con  profilo  almeno  baseload  e  peakload,  prevedendo  il
meccanismo  della  «cascata»  per i contratti con periodo di consegna
superiore  al  mese  e  la  registrazione  su  PCE delle posizione di
ciascun operatore con riferimento ai contratti mensili.
  2. A tal fine il Gestore del mercato elettrico adegua il sistema di
garanzie  in modo da prevedere la parziale copertura del controvalore
del  contratto  in  acquisto  o  in vendita e la totale copertura del
controvalore delle posizioni in acquisto al momento della consegna.
  3. Anche sulla base delle proposte avanzate dall'Autorita' ai sensi
dell'art.  3,  comma  10-ter,  della  legge  n. 2/2009, il sistema di
garanzie puo' essere rafforzato con la previsione di un meccanismo di
mutualizzazione  della quota residua di rischio ulteriore rispetto ad
un  predefinito livello massimo di rischio posto a carico Gestore del
mercato   elettrico  e  vengono  introdotte  appropriate  misure  per
garantire adeguata liquidita' alle transazioni a termine.
  4.  Sulla base dei criteri enunciati ai commi 1 e 2, il Gestore del
mercato  elettrico  predispone  una  proposta  di  modifica  al Testo
integrato della disciplina del mercato elettrico da sottoporre, entro
il  30  giugno  2009,  al  Ministero  dello  sviluppo  economico  per
l'approvazione  secondo  le  modalita' previste dall'art. 3, comma 4,
del citato Testo Integrato.
  5.  A seguito di un'opportuna fase di adeguamento delle piattaforme
di  negoziazione,  che saranno oggetto di prove con gli operatori, il
Gestore del mercato elettrico rende operative le modifiche al mercato
a termine fisico entro e non oltre il 31 ottobre 2009 per i contratti
con inizio al 1° gennaio 2010.
  6. Il Gestore del mercato elettrico ricerca forma di collaborazione
con  la  societa'  di gestione del mercato regolamentato dei prodotti
derivati  su sottostante elettrico per lo studio dell'integrazione di
tale  mercato  dei  derivati  con  quello  a  consegna fisica MTE per
realizzare  quanto  disposto  al  presente  articolo.  Allo scopo, il
Gestore  del  mercato  elettrico  informa il Ministero dello sviluppo
economico  e l'Autorita' con cadenza semestrale circa le possibilita'
dell'integrazione.