Art. 12. Valutazioni 1. Le valutazioni sugli elementi di cui all'art. 3, comma 5, si svolgono in forma pubblica mediante la diffusione di documenti per la consultazione dei soggetti interessati curata dal Ministero dello sviluppo economico in collaborazione con l'Autorita' e tramite la raccolta di osservazioni in un apposito sito informatico messo a disposizione dal medesimo Ministero. Le valutazioni riguardano anche gli effetti delle disposizioni sulla trasparenza dei dati di offerta sul mercato. 2. La predisposizione dei documenti e del materiale tecnico necessario all'espletamento delle valutazioni di cui al comma 1 e' svolta, sotto il coordinamento del Ministero dello sviluppo economico, dal Gestore del mercato elettrico e da Terna.