Art. 12.

                             Valutazioni

  1.  Le  valutazioni  sugli  elementi di cui all'art. 3, comma 5, si
svolgono in forma pubblica mediante la diffusione di documenti per la
consultazione  dei  soggetti  interessati  curata dal Ministero dello
sviluppo  economico  in  collaborazione  con l'Autorita' e tramite la
raccolta  di  osservazioni  in  un  apposito sito informatico messo a
disposizione  dal medesimo Ministero. Le valutazioni riguardano anche
gli  effetti delle disposizioni sulla trasparenza dei dati di offerta
sul mercato.
  2.  La  predisposizione  dei  documenti  e  del  materiale  tecnico
necessario  all'espletamento  delle  valutazioni di cui al comma 1 e'
svolta,   sotto   il   coordinamento  del  Ministero  dello  sviluppo
economico, dal Gestore del mercato elettrico e da Terna.