Art. 3.

                   Mercati dell'energia elettrica

  1. E' istituito MI organizzato dal Gestore del mercato elettrico in
attuazione dell'art. 3, comma 10, lettera b) della legge n. 2/2009 in
conformita' agli indirizzi specifici ed ai criteri di cui al presente
articolo  per  consentire  agli operatori di aggiornare le offerte in
vendita  ed  in  acquisto  e  le  loro  posizioni commerciali con una
frequenza assimilabile a quella di una negoziazione continua rispetto
alle  variazioni  delle  informazioni  circa  lo stato degli impianti
produttivi e le necessita' di consumo.
  2.  MI  si svolge nel periodo compreso tra la chiusura di MGP ed il
termine  di  presentazione  delle  offerte  in  apertura  di MSD e si
articola  in  due  o piu' sessioni, compatibilmente con la durata del
predetto periodo. Le sessioni:
   a)  sono  organizzate  nella  forma  di  aste implicite di energia
elettrica;
   b)  sono  basate  su  regole  di  formazione dei prezzi omogenee a
quelle di MGP;
   c)   prevedono   la   selezione   delle   offerte   tenendo  conto
dell'articolazione zonale della rete di trasmissione.
  3.  A seguito dell'avvenuta riforma di MSD, secondo quanto disposto
dall'art.  5, e'  attuata  l'integrazione sul piano funzionale, di MI
con MSD conformemente ai seguenti criteri:
   a)  compatibilita'  dei  formati  di  offerta, gestione coordinata
delle  obbligazioni  assunte  dagli  operatori  anche  ai  fini delle
garanzie  di controparte e mantenimento della validita' delle offerte
tra i due mercati;
   b)   incremento  della  numerosita'  delle  sessioni  dei  mercati
realizzando un flusso continuo delle negoziazioni.
  4.  A  partire  dal 1° aprile 2012 il prezzo dell'energia elettrica
nel mercato del giorno prima e' determinato in base ai diversi prezzi
di  vendita  offerti  sul  mercato,  in  modo  vincolante, da ciascun
operatore  di mercato in vendita ed accettati dal Gestore del mercato
elettrico,  con  precedenza  per  le forniture offerte ai prezzi piu'
bassi    fino    al    completo    soddisfacimento   della   domanda,
subordinatamente  alla verifica positiva da parte del Ministero dello
sviluppo  economico  del  completamento  del  processo di adeguamento
disciplinato  dalle  lettere da b) ad e) dell'art. 3, comma 10, della
legge n. 2/2009.
  5.   L'implementazione   della  regola  di  formazione  del  prezzo
dell'energia  elettrica  di  cui  al  comma  4  avviene con modalita'
risultanti dalle valutazioni sui seguenti elementi:
   a)  evoluzione  delle  attuali  zone  di  mercato  a seguito dello
sviluppo  della  rete  di  trasmissione  nazionale  operato da Terna,
tenendo  conto  dei  tempi  per  la realizzazione delle opere e della
necessita'    di   preservare   la   stabilita'   regolatoria   della
configurazione  zonale  per  periodi di durata triennale di eventuali
determinazioni  adottate  ai sensi dell'art. 3, comma 12, della legge
n. 2/2009;
   b)  sviluppo  dei  mercati  a  termine  organizzati  e  della loro
liquidita',  della  struttura di mercato in termini di concentrazione
dell'offerta  e  delle eventuali misure pro-concorrenziali introdotte
secondo  le  previsioni  dell'art.  3,  comma  10-bis, della legge n.
2/2009;
   c)  futuro  mix tecnologico del parco di generazioni in previsione
dell'inserimento di nuove tecnologie produttive;
   d)  integrazione  del  mercato italiano con quelli limitrofi e, in
generale, con quelli europei.