Art. 3. Mercati dell'energia elettrica 1. E' istituito MI organizzato dal Gestore del mercato elettrico in attuazione dell'art. 3, comma 10, lettera b) della legge n. 2/2009 in conformita' agli indirizzi specifici ed ai criteri di cui al presente articolo per consentire agli operatori di aggiornare le offerte in vendita ed in acquisto e le loro posizioni commerciali con una frequenza assimilabile a quella di una negoziazione continua rispetto alle variazioni delle informazioni circa lo stato degli impianti produttivi e le necessita' di consumo. 2. MI si svolge nel periodo compreso tra la chiusura di MGP ed il termine di presentazione delle offerte in apertura di MSD e si articola in due o piu' sessioni, compatibilmente con la durata del predetto periodo. Le sessioni: a) sono organizzate nella forma di aste implicite di energia elettrica; b) sono basate su regole di formazione dei prezzi omogenee a quelle di MGP; c) prevedono la selezione delle offerte tenendo conto dell'articolazione zonale della rete di trasmissione. 3. A seguito dell'avvenuta riforma di MSD, secondo quanto disposto dall'art. 5, e' attuata l'integrazione sul piano funzionale, di MI con MSD conformemente ai seguenti criteri: a) compatibilita' dei formati di offerta, gestione coordinata delle obbligazioni assunte dagli operatori anche ai fini delle garanzie di controparte e mantenimento della validita' delle offerte tra i due mercati; b) incremento della numerosita' delle sessioni dei mercati realizzando un flusso continuo delle negoziazioni. 4. A partire dal 1° aprile 2012 il prezzo dell'energia elettrica nel mercato del giorno prima e' determinato in base ai diversi prezzi di vendita offerti sul mercato, in modo vincolante, da ciascun operatore di mercato in vendita ed accettati dal Gestore del mercato elettrico, con precedenza per le forniture offerte ai prezzi piu' bassi fino al completo soddisfacimento della domanda, subordinatamente alla verifica positiva da parte del Ministero dello sviluppo economico del completamento del processo di adeguamento disciplinato dalle lettere da b) ad e) dell'art. 3, comma 10, della legge n. 2/2009. 5. L'implementazione della regola di formazione del prezzo dell'energia elettrica di cui al comma 4 avviene con modalita' risultanti dalle valutazioni sui seguenti elementi: a) evoluzione delle attuali zone di mercato a seguito dello sviluppo della rete di trasmissione nazionale operato da Terna, tenendo conto dei tempi per la realizzazione delle opere e della necessita' di preservare la stabilita' regolatoria della configurazione zonale per periodi di durata triennale di eventuali determinazioni adottate ai sensi dell'art. 3, comma 12, della legge n. 2/2009; b) sviluppo dei mercati a termine organizzati e della loro liquidita', della struttura di mercato in termini di concentrazione dell'offerta e delle eventuali misure pro-concorrenziali introdotte secondo le previsioni dell'art. 3, comma 10-bis, della legge n. 2/2009; c) futuro mix tecnologico del parco di generazioni in previsione dell'inserimento di nuove tecnologie produttive; d) integrazione del mercato italiano con quelli limitrofi e, in generale, con quelli europei.