Art. 4.

           Trasparenza dei dati sulle offerte nei mercati

  1.  Fatti  salvi i casi in cui l'obbligo di comunicazione derivi da
leggi,  regolamenti o altri provvedimenti delle autorita', il Gestore
del mercato elettrico mantiene il riserbo sulle informazioni relative
alle offerte di vendita e di acquisto per un periodo massimo di sette
giorni, secondo quanto stabilito dal presente articolo.
  2.  Sui  dati delle offerte presentate sui mercati a pronti gestiti
dal  Gestore del mercato elettrico il riserbo viene mantenuto fino al
settimo  giorno  successivo al giorno di presentazione delle medesime
offerte.
  3.  Sui dati delle offerte presentate sul mercato a termine gestito
dal  Gestore del mercato elettrico il riserbo viene mantenuto fino al
settimo  giorno  successivo  all'ultimo  giorno  di  negoziazione del
contratto cui le offerte si riferiscono.
  4.  Le  informazioni  sugli  impianti abilitati e sulle reti, sulle
loro  manutenzioni  e  indisponibilita'  sono  pubblicate con cadenza
mensile  a  cura  di  Terna  o per il tramite del Gestore del mercato
elettrico,  fatte  salve  cadenze  piu' frequenti derivanti da leggi,
regolamenti o altri provvedimenti delle autorita'.