Art. 4. Trasparenza dei dati sulle offerte nei mercati 1. Fatti salvi i casi in cui l'obbligo di comunicazione derivi da leggi, regolamenti o altri provvedimenti delle autorita', il Gestore del mercato elettrico mantiene il riserbo sulle informazioni relative alle offerte di vendita e di acquisto per un periodo massimo di sette giorni, secondo quanto stabilito dal presente articolo. 2. Sui dati delle offerte presentate sui mercati a pronti gestiti dal Gestore del mercato elettrico il riserbo viene mantenuto fino al settimo giorno successivo al giorno di presentazione delle medesime offerte. 3. Sui dati delle offerte presentate sul mercato a termine gestito dal Gestore del mercato elettrico il riserbo viene mantenuto fino al settimo giorno successivo all'ultimo giorno di negoziazione del contratto cui le offerte si riferiscono. 4. Le informazioni sugli impianti abilitati e sulle reti, sulle loro manutenzioni e indisponibilita' sono pubblicate con cadenza mensile a cura di Terna o per il tramite del Gestore del mercato elettrico, fatte salve cadenze piu' frequenti derivanti da leggi, regolamenti o altri provvedimenti delle autorita'.