Art. 5. Mercato dei servizi di dispacciamento 1. Per incrementare l'efficienza dell'attuale mercato per il servizio di dispacciamento, nel rispetto delle garanzie di mantenimento della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale, e' modificata la regolamentazione di MSD, secondo gli indirizzi specifici ed i criteri di cui al presente articolo. 2. La selezione delle risorse in MSD avviene sulla base di offerte formulate dagli operatori abilitati: a) differenziate rispetto ai diversi periodi di tempo del giorno cui fanno riferimento; b) articolate per riflettere adeguatamente la struttura di costi corrispondente alla prestazione offerta; c) strutturate per esprimere una diversa valorizzazione delle risorse messe a disposizione di Terna per la regolazione secondaria rispetto a quelle per la risoluzione delle congestioni, la costituzione di adeguati margini di riserva terziaria e per il mantenimento dell'equilibrio tra immissioni e prelievi; 3. Le offerte in MSD, qualora accettate da Terna, sono remunerate al prezzo offerto in modo vincolante dall'operatore abilitato. 4. MSD e' articolato in molteplici sessioni tra loro successive, almeno tre delle quali prevedono il termine ultimo di presentazione delle offerte nel corso del medesimo giorno cui le offerte fanno riferimento ed in ciascuna sessione e' consentita agli operatori la modifica delle proprie offerte presentate nelle sessioni precedenti e non ancora accettate. 5. Al fine di evitare comportamenti speculativi in MSD le regole del mercato potranno prevedere specifici vincoli alla possibilita' di modificare le offerte per le medesime risorse presentate in precedenti sessioni. 6. La selezione delle offerte in MSD avviene utilizzando procedure ed algoritmi di calcolo che consentano di: a) minimizzare i costi sostenuti per assicurare la gestione in sicurezza del sistema elettrico nazionale, anche attraverso una programmazione dinamica del fabbisogno dei diversi servizi e delle diverse risorse da approvvigionare; b) determinare e contabilizzare il contributo specifico di ciascuna risorsa selezionata e l'impatto di ciascun vincolo di rete rispetto al costo complessivamente sostenuto in MSD; c) compiere analisi volte a misurare ex ante ed a rilevare ex post il potere di mercato rispettivamente detenuto e esercitato da ciascun operatore attraverso le proprie unita' produttive, nonche' a rilevare la presenza di comportamenti anticoncorrenziali, tenendo conto delle misure poste in essere dall'Autorita' di cui all'art. 3, comma 11, della legge n. 2/2009. 7. La contabilita' degli oneri sostenuti in MSD consente di avere separata evidenza dell'onere attribuibile alle azioni richieste ai fini della risoluzione delle congestioni, della costituzione di adeguati margini di riserva e del mantenimento dell'equilibrio tra immissioni e prelievi nel sistema elettrico nazionale.