Art. 6.

                   Mercati dell'energia elettrica

  1.  Il  Gestore  del mercato elettrico attua le disposizioni di cui
all'art.  3, commi 1 e 2, al fine di rendere operativo MI a decorrere
dal  31 ottobre 2009 attraverso la modifica del Testo integrato della
disciplina del mercato elettrico.
  2. Il Gestore del mercato elettrico e Terna attuano le disposizioni
di   cui   all'art.   3,   comma  3  al  fine  di  rendere  operativa
l'integrazione di MI con MSD a decorrere dal 1° gennaio 2011.
  3.  Il meccanismo di formazione del prezzo di cui all'art. 3, comma
4,  e'  operativo non prima del 1° aprile 2012. A tal fine, a partire
dal  2010,  entro  il  30  giugno di ciascun anno, il Ministero dello
sviluppo  economico  effettua  le verifiche di cui al medesimo comma,
disponendo l'eventuale operativita' del citato meccanismo a decorrere
dal 1° aprile dell'anno successivo.
  4.  Le  verifiche effettuate dal Ministero dello sviluppo economico
si  svolgono  sulla  base  di  relazioni  dettagliate predisposte dai
soggetti   coinvolti  nella  riforma  dei  mercati  e  tengono  conto
dell'esito di procedure di consultazione dei soggetti interessati.