Art. 6. Mercati dell'energia elettrica 1. Il Gestore del mercato elettrico attua le disposizioni di cui all'art. 3, commi 1 e 2, al fine di rendere operativo MI a decorrere dal 31 ottobre 2009 attraverso la modifica del Testo integrato della disciplina del mercato elettrico. 2. Il Gestore del mercato elettrico e Terna attuano le disposizioni di cui all'art. 3, comma 3 al fine di rendere operativa l'integrazione di MI con MSD a decorrere dal 1° gennaio 2011. 3. Il meccanismo di formazione del prezzo di cui all'art. 3, comma 4, e' operativo non prima del 1° aprile 2012. A tal fine, a partire dal 2010, entro il 30 giugno di ciascun anno, il Ministero dello sviluppo economico effettua le verifiche di cui al medesimo comma, disponendo l'eventuale operativita' del citato meccanismo a decorrere dal 1° aprile dell'anno successivo. 4. Le verifiche effettuate dal Ministero dello sviluppo economico si svolgono sulla base di relazioni dettagliate predisposte dai soggetti coinvolti nella riforma dei mercati e tengono conto dell'esito di procedure di consultazione dei soggetti interessati.