Art. 11. 1. Al fine di consentire l'attivazione dei finanziamenti residui previsti dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 gennaio 2004, n. 3332, del 13 febbraio 2004, n. 3338 e del 27 giugno 2005, n. 3444, nel caso di ricorso ad Istituti finanziari diversi dalla Cassa depositi e prestiti, si applicano i tassi di interesse fissati dal Ministero dell'economia e delle finanze nel comunicato 9 aprile 2009, ovvero nei successivi comunicati. 2. Il comma 3 dell'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 gennaio 2004, n. 3332 e il comma 3 dell'art. 2 dell'ordinanza di protezione civile 13 febbraio 2004, n. 3338, sono soppressi. 3. Il comma 3 dell'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 giugno 2005, n. 3444, e' soppresso.