Art. 11.

  1.  Al  fine  di consentire l'attivazione dei finanziamenti residui
previsti  dalle  ordinanze  del Presidente del Consiglio dei Ministri
del  19 gennaio 2004, n. 3332, del 13 febbraio 2004, n. 3338 e del 27
giugno  2005,  n.  3444,  nel  caso di ricorso ad Istituti finanziari
diversi  dalla  Cassa  depositi  e  prestiti, si applicano i tassi di
interesse  fissati  dal  Ministero  dell'economia e delle finanze nel
comunicato 9 aprile 2009, ovvero nei successivi comunicati.
  2.  Il  comma  3  dell'art.  2  dell'ordinanza  del  Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  del  19  gennaio 2004, n. 3332 e il comma 3
dell'art.  2 dell'ordinanza di protezione civile 13 febbraio 2004, n.
3338, sono soppressi.
  3.  Il  comma  3  dell'art.  3  dell'ordinanza  del  Presidente del
Consiglio dei Ministri del 27 giugno 2005, n. 3444, e' soppresso.