Art. 12. 1. Per accelerare le iniziative dirette al superamento dello stato d'emergenza socio economico ambientale nella laguna di Venezia in ordine alla rimozione dei sedimenti inquinati nei canali portuali di grande navigazione, ed in particolare per quanto concerne le attivita' inerenti all'attuazione dell'accordo di programma, per la conclusione dell'iter autorizzativo del progetto di razionalizzazione e di interramento delle linee elettriche aeree, la commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, esprime il proprio parere entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione della documentazione integrativa; tale termine comprende anche l'eventuale deposito ai fini della consultazione del pubblico. 2. Entro lo stesso termine devono essere resi i pareri di cui all'art. 25, comma 3 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni. 3. Entro i successivi quindici giorni il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali, formalizza il provvedimento di compatibilita' ambientale. 4. Il termine previsto dall'art. 1-sexies, comma 3, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, cosi come modificato dall'art. 1, comma 26, della legge 23 agosto 2004, n. 239, e' ridotto a trenta giorni.