Art. 12.

  1.  Per accelerare le iniziative dirette al superamento dello stato
d'emergenza  socio  economico  ambientale  nella laguna di Venezia in
ordine  alla rimozione dei sedimenti inquinati nei canali portuali di
grande   navigazione,  ed  in  particolare  per  quanto  concerne  le
attivita'  inerenti  all'attuazione dell'accordo di programma, per la
conclusione dell'iter autorizzativo del progetto di razionalizzazione
e  di  interramento  delle  linee  elettriche  aeree,  la commissione
tecnica   di   verifica   dell'impatto   ambientale   del   Ministero
dell'ambiente  e  della  tutela del territorio e del mare, esprime il
proprio parere entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione
della   documentazione  integrativa;  tale  termine  comprende  anche
l'eventuale deposito ai fini della consultazione del pubblico.
  2.  Entro  lo  stesso  termine  devono  essere resi i pareri di cui
all'art. 25, comma 3 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive
modificazioni ed integrazioni.
  3.  Entro  i successivi quindici giorni il Ministro dell'ambiente e
della  tutela  del territorio e del mare, di concerto con il Ministro
per  i  beni e le attivita' culturali, formalizza il provvedimento di
compatibilita' ambientale.
  4.   Il   termine   previsto   dall'art.  1-sexies,  comma  3,  del
decreto-legge  29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  27 ottobre 2003, n. 290, cosi come modificato dall'art.
1,  comma 26, della legge 23 agosto 2004, n. 239, e' ridotto a trenta
giorni.