Art. 13. 1. L'art. 1, comma 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 3702/2009 e' cosi' sostituito: «1. Il presidente della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e' nominato commissario delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilita' nell'autostrada A4 nella tratta Quarto D'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse - Gorizia. In particolare, il commissario delegato provvede: a) alla realizzazione della terza corsia nel tratto autostradale A4 Quarto D'Altino - Villesse, ed all'adeguamento a sezione autostradale del raccordo Villesse - Gorizia; b) alla realizzazione degli interventi insistenti sul tratto autostradale A4 Quarto D'Altino - Trieste o sul raccordo Villesse - Gorizia o sul sistema autostradale interconnesso, previsti nella convenzione di concessione tra Autovie Venete S.p.A. e l'ANAS S.p.a., ritenuti indispensabili ai fini del superamento dello stato di emergenza in rassegna; c) alla realizzazione delle opere di competenza di enti diversi dalla concessionaria Autovie Venete S.p.A., tenuto conto della programmazione e della disponibilita' finanziaria degli stessi, comunque funzionali al decongestionamento dell'area interessata dalla dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla presente ordinanza». 2. All'art. 1, comma 4, ed all'art. 2, comma 5, dell'ordinanza di protezione civile n. 3702/2009, e' aggiunto il seguente periodo «Tale compenso tiene conto, in particolare, del costo, da correlarsi al grado di responsabilita', delle coperture assicurative a favore degli stessi, anche in deroga all'art. 3, comma 59 della legge 24 dicembre 2007, n. 244». 3. All'art. 2, comma 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 3702/2009, le parole «per l'espletamento dei compiti di cui alla presente ordinanza» e' cosi' sostituito «per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b)». 4. All'art. 2, comma 4 dell'ordinanza di protezione civile n. 3702/2009, dopo le parole «Ai componenti del comitato» e' aggiunto il seguente periodo «nonche' ai due componenti integrativi di cui all'art. 3, comma 3». 5. All'art. 2 dell'ordinanza di protezione civile n. 3702/2009 e' aggiunto il seguente comma «1-bis. Il commissario delegato, per gli interventi di cui al comma 1, lettera c), si avvale del supporto tecnico, operativo e logistico di amministrazioni statali od enti pubblici territoriali e non territoriali, enti pubblici economici o di societa' con prevalente capitale di titolarita' dello Stato o delle regioni, individuate con successivo provvedimento del commissario delegato». 6. All'art. 3 dell'ordinanza di protezione civile n. 3702/2009, e' aggiunto il seguente comma «7. Per i progetti di interventi e di opere per cui e' prevista dalla normativa vigente la procedura di valutazione di impatto ambientale statale o regionale e/o la procedura di valutazione ambientale strategica, ovvero per progetti relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 la procedura medesima deve essere conclusa entro il termine massimo di trenta giorni dalla attivazione. In caso di mancata espressione del parere o di motivato dissenso espresso, alla valutazione stessa si procede in una apposita conferenza di servizi, da concludersi entro quindici giorni dalla convocazione. Nei casi di mancata espressione del parere o di motivato dissenso espresso, in ordine a progetti di interventi ed opere di competenza statale in sede di conferenza di servizi dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o del patrimonio storico-artistico, la decisione e' rimessa al Presidente del Consiglio dei Ministri in deroga alla procedura prevista dall'art. 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, i cui termini sono ridotti della meta'. Qualora la mancata espressione del parere ovvero il dissenso siano riferiti a progetti di interventi od opere di competenza regionale, la decisione e' rimessa alla giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia e/o al presidente della regione Veneto, che si esprimono inderogabilmente entro trenta giorni dalla richiesta del commissario delegato». 7. All'art. 4 dell'ordinanza di protezione civile n. 3702/2009 sono aggiunte le seguenti lettere: «s) delibera CIPE 15 giugno 2007, n. 39; t) decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 16, commi 1, lettera b), e 3, ed art. 18, commi 1 e 3; u) decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, articoli 26, commi 2 e 3, e 28 commi 1 e 3; v) regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775; z) legge regionale del Veneto 6 settembre 1991, n. 24; w) legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 27 novembre 2006, n. 24; y) decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, art. 2, comma 84, convertito nella legge 24 novembre 2006, n. 286». 8. L'art. 6, dell'ordinanza di protezione civile n. 3702/2009, e' sostituita dal seguente articolo: «1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente ordinanza relativamente alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 1, si provvede a carico della concessionaria Autovie Venete S.p.A., nei limiti delle somme previste nel piano economico-finanziario allegato alla convenzione sottoscritta dalla concessionaria Autovie Venete S.p.A. con l'ANAS S.p.A. in data 7 novembre 2007, il cui schema e' stato approvato con legge 6 giugno 2008, n. 101. Fermo restando il limite complessivo del piano economico finanziario la concessionaria Autovie Venete S.p.A. e' autorizzata ad effettuare i pagamenti anche in difformita' alla tempistica ed agli importi dei singoli interventi previsti dal piano economico finanziario. 2. Qualora, a seguito dell'approvazione del progetto definitivo ovvero nel corso dell'iter progettuale e realizzativo degli interventi di cui all'art. 1, derivino delle eccedenze di spesa, rispetto all'importo complessivo previsto nel piano economico finanziario allegato alla convenzione sottoscritta dalla concessionaria Autovie Venete S.p.A. con l'ANAS S.p.A. in data 7 novembre 2007, la concessionaria, entro trenta giorni dalla comunicazione da parte del commissario delegato, recepira' tali importi all'interno di un nuovo piano economico finanziario determinandone il relativo equilibrio ai sensi della delibera: Cipe n. 39 del 15 giugno 2007 e lo trasmettera' all'ANAS S.p.A. L'ANAS S.p.A., entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della documentazione da parte della concessionaria Autovie Venete S.p.A., svolgera' l'istruttoria finalizzata alla sottoscrizione della convenzione, o dell'apposito atto aggiuntivo e del relativo piano economico finanziario, e procedera' al tempestivo inoltro al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'emanazione, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del decreto interministeriale di approvazione della convenzione, o dell'apposito atto aggiuntivo, entro il successivo termine di quarantacinque giorni. 3. Le modalita' e le tempistiche dei pagamenti posti a carico della concessionaria Autovie Venete S.p.A., fermo restando il limite di cui al precedente comma 3, potranno divergere rispetto alle previsioni contenute nel piano finanziario allegato alla convenzione del 7 novembre 2007 sottoscritta con l'ANAS S.p.A. 4. Il commissario delegato provvede all'istruttoria tecnica relativa allo stato di avanzamento lavori, relativamente agli interventi di cui all'art. 1 ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza dell'Anas in materia tariffaria. 5. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente ordinanza, relativamente alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 1, si provvede a carico degli enti competenti nell'ambito della loro programmazione. Il commissario delegato stabilira' con successivo provvedimento le modalita' di gestione della spesa».