Art. 13.

  1.  L'art.  1,  comma  1  dell'ordinanza  di  protezione  civile n.
3702/2009 e' cosi' sostituito:
  «1.  Il  presidente della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e'
nominato  commissario  delegato  per  l'emergenza  determinatasi  nel
settore  del  traffico  e  della  mobilita'  nell'autostrada A4 nella
tratta Quarto D'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse
- Gorizia. In particolare, il commissario delegato provvede:
    a)  alla realizzazione della terza corsia nel tratto autostradale
A4   Quarto   D'Altino  -  Villesse,  ed  all'adeguamento  a  sezione
autostradale del raccordo Villesse - Gorizia;
    b)  alla  realizzazione  degli  interventi  insistenti sul tratto
autostradale  A4  Quarto D'Altino - Trieste o sul raccordo Villesse -
Gorizia  o  sul  sistema  autostradale  interconnesso, previsti nella
convenzione di concessione tra Autovie Venete S.p.A. e l'ANAS S.p.a.,
ritenuti  indispensabili  ai  fini  del  superamento  dello  stato di
emergenza in rassegna;
    c)  alla  realizzazione delle opere di competenza di enti diversi
dalla  concessionaria  Autovie  Venete  S.p.A.,  tenuto  conto  della
programmazione  e  della  disponibilita'  finanziaria  degli  stessi,
comunque funzionali al decongestionamento dell'area interessata dalla
dichiarazione   dello   stato  di  emergenza  di  cui  alla  presente
ordinanza».
  2.  All'art.  1, comma 4, ed all'art. 2, comma 5, dell'ordinanza di
protezione civile n. 3702/2009, e' aggiunto il seguente periodo «Tale
compenso  tiene  conto,  in  particolare, del costo, da correlarsi al
grado di responsabilita', delle coperture assicurative a favore degli
stessi,  anche in deroga all'art. 3, comma 59 della legge 24 dicembre
2007, n. 244».
  3.  All'art.  2,  comma  1  dell'ordinanza  di protezione civile n.
3702/2009,  le  parole  «per  l'espletamento  dei compiti di cui alla
presente  ordinanza»  e' cosi' sostituito «per la realizzazione degli
interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b)».
  4.  All'art.  2,  comma  4  dell'ordinanza  di protezione civile n.
3702/2009, dopo le parole «Ai componenti del comitato» e' aggiunto il
seguente  periodo  «nonche'  ai  due  componenti  integrativi  di cui
all'art. 3, comma 3».
  5.  All'art.  2 dell'ordinanza di protezione civile n. 3702/2009 e'
aggiunto  il  seguente comma «1-bis. Il commissario delegato, per gli
interventi  di  cui  al  comma  1, lettera c), si avvale del supporto
tecnico,  operativo  e  logistico  di amministrazioni statali od enti
pubblici  territoriali  e non territoriali, enti pubblici economici o
di  societa'  con  prevalente  capitale  di titolarita' dello Stato o
delle   regioni,   individuate   con   successivo  provvedimento  del
commissario delegato».
  6.  All'art. 3 dell'ordinanza di protezione civile n. 3702/2009, e'
aggiunto  il  seguente  comma  «7.  Per i progetti di interventi e di
opere  per  cui  e'  prevista dalla normativa vigente la procedura di
valutazione   di  impatto  ambientale  statale  o  regionale  e/o  la
procedura  di  valutazione ambientale strategica, ovvero per progetti
relativi  ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 la procedura medesima deve
essere  conclusa  entro  il  termine  massimo  di trenta giorni dalla
attivazione.  In caso di mancata espressione del parere o di motivato
dissenso espresso, alla valutazione stessa si procede in una apposita
conferenza  di  servizi,  da  concludersi entro quindici giorni dalla
convocazione.  Nei  casi  di  mancata  espressione  del  parere  o di
motivato  dissenso  espresso,  in  ordine a progetti di interventi ed
opere  di  competenza  statale in sede di conferenza di servizi dalle
amministrazioni       preposte      alla      tutela      ambientale,
paesaggistico-territoriale  o  del  patrimonio  storico-artistico, la
decisione  e'  rimessa  al  Presidente  del Consiglio dei Ministri in
deroga  alla  procedura  prevista  dall'art.  14-quater della legge 7
agosto  1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, i cui
termini  sono ridotti della meta'. Qualora la mancata espressione del
parere  ovvero il dissenso siano riferiti a progetti di interventi od
opere  di  competenza  regionale, la decisione e' rimessa alla giunta
regionale  del  Friuli-Venezia Giulia e/o al presidente della regione
Veneto,  che  si esprimono inderogabilmente entro trenta giorni dalla
richiesta del commissario delegato».
  7. All'art. 4 dell'ordinanza di protezione civile n. 3702/2009 sono
aggiunte le seguenti lettere:
  «s) delibera CIPE 15 giugno 2007, n. 39;
  t)  decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  e successive
modifiche  ed integrazioni, articoli 16, commi 1, lettera b), e 3, ed
art. 18, commi 1 e 3;
  u)  decreto  del  Presidente  della Repubblica 16 dicembre 1992, n.
495, articoli 26, commi 2 e 3, e 28 commi 1 e 3;
  v) regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;
  z) legge regionale del Veneto 6 settembre 1991, n. 24;
  w)  legge  regionale del Friuli-Venezia Giulia 27 novembre 2006, n.
24;
  y)  decreto-legge  3  ottobre  2006,  n.  262,  art.  2,  comma 84,
convertito nella legge 24 novembre 2006, n. 286».
  8.  L'art.  6, dell'ordinanza di protezione civile n. 3702/2009, e'
sostituita dal seguente articolo:
  «1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente ordinanza
relativamente  alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 1,
si  provvede a carico della concessionaria Autovie Venete S.p.A., nei
limiti  delle somme previste nel piano economico-finanziario allegato
alla  convenzione  sottoscritta  dalla  concessionaria Autovie Venete
S.p.A.  con  l'ANAS  S.p.A. in data 7 novembre 2007, il cui schema e'
stato  approvato  con  legge 6 giugno 2008, n. 101. Fermo restando il
limite  complessivo del piano economico finanziario la concessionaria
Autovie  Venete S.p.A. e' autorizzata ad effettuare i pagamenti anche
in difformita' alla tempistica ed agli importi dei singoli interventi
previsti dal piano economico finanziario.
  2.  Qualora,  a  seguito  dell'approvazione del progetto definitivo
ovvero   nel   corso   dell'iter  progettuale  e  realizzativo  degli
interventi  di  cui  all'art.  1,  derivino delle eccedenze di spesa,
rispetto   all'importo   complessivo  previsto  nel  piano  economico
finanziario    allegato    alla    convenzione   sottoscritta   dalla
concessionaria  Autovie  Venete  S.p.A.  con  l'ANAS S.p.A. in data 7
novembre   2007,   la   concessionaria,  entro  trenta  giorni  dalla
comunicazione  da  parte  del  commissario  delegato,  recepira' tali
importi   all'interno   di   un  nuovo  piano  economico  finanziario
determinandone  il  relativo equilibrio ai sensi della delibera: Cipe
n.  39  del  15  giugno 2007 e lo trasmettera' all'ANAS S.p.A. L'ANAS
S.p.A.,  entro  il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della
documentazione  da  parte della concessionaria Autovie Venete S.p.A.,
svolgera'   l'istruttoria   finalizzata   alla  sottoscrizione  della
convenzione,  o  dell'apposito  atto  aggiuntivo e del relativo piano
economico   finanziario,   e  procedera'  al  tempestivo  inoltro  al
Ministero  delle  infrastrutture e dei trasporti per l'emanazione, di
concerto  con il Ministero dell'economia e delle finanze, del decreto
interministeriale  di approvazione della convenzione, o dell'apposito
atto  aggiuntivo,  entro  il  successivo  termine  di  quarantacinque
giorni.
  3. Le modalita' e le tempistiche dei pagamenti posti a carico della
concessionaria Autovie Venete S.p.A., fermo restando il limite di cui
al  precedente  comma  3, potranno divergere rispetto alle previsioni
contenute  nel  piano  finanziario  allegato  alla  convenzione del 7
novembre 2007 sottoscritta con l'ANAS S.p.A.
  4.   Il   commissario  delegato  provvede  all'istruttoria  tecnica
relativa   allo  stato  di  avanzamento  lavori,  relativamente  agli
interventi  di cui all'art. 1 ai fini dell'adozione dei provvedimenti
di competenza dell'Anas in materia tariffaria.
  5. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente ordinanza,
relativamente  alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 1,
si  provvede  a  carico  degli enti competenti nell'ambito della loro
programmazione.  Il  commissario  delegato  stabilira' con successivo
provvedimento le modalita' di gestione della spesa».