Art. 14. 1. Le disposizioni di cui all'art. 9, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 febbraio 2009, n. 3742 sono abrogate. Su proposta del commissario delegato, il capo del Dipartimento della protezione civile definisce gli importi da riconoscere, su base mensile, per le attivita' effettivamente svolte e debitamente documentate, assumendo quale criterio di riferimento il limite annuale dei compensi in precedenza attribuiti.. 2. I compensi attribuiti ai componenti del comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 3, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2007, n. 3635, e ai soggetti attuatori nominati ai sensi dell'art. 1, comma 5, della medesima ordinanza sono ridotti per l'anno 2009 rispettivamente del 10 e del 20%.