Art. 14.

  1.  Le  disposizioni di cui all'art. 9, comma 2, dell'ordinanza del
Presidente  del Consiglio dei Ministri 18 febbraio 2009, n. 3742 sono
abrogate.   Su   proposta  del  commissario  delegato,  il  capo  del
Dipartimento   della  protezione  civile  definisce  gli  importi  da
riconoscere,  su base mensile, per le attivita' effettivamente svolte
e debitamente documentate, assumendo quale criterio di riferimento il
limite annuale dei compensi in precedenza attribuiti..
  2.    I    compensi   attribuiti   ai   componenti   del   comitato
tecnico-scientifico  di  cui  all'art. 3, comma 3, dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2007, n. 3635, e ai
soggetti  attuatori  nominati  ai  sensi  dell'art. 1, comma 5, della
medesima  ordinanza  sono ridotti per l'anno 2009 rispettivamente del
10 e del 20%.