Art. 3. 1. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica ambientale, rimozione e smaltimento dei relitti e delle imbarcazioni nell'ambito della situazione di crisi ambientale determinatasi nel territorio dell'isola di Lampedusa, il commissario delegato per l'emergenza di cui all'art. 8 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 novembre 2004, n. 3382, e' autorizzato a versare sul c/c infruttifero n. 22330 aperto presso la tesoreria centrale dello Stato ed intestato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, la somma di euro 61.300,00 per il successivo trasferimento al sindaco di Lampedusa, soggetto attuatore ai sensi dell'art. 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 marzo 2008, n. 3661.