Art. 3.

  1.  Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi di messa
in  sicurezza,  bonifica  ambientale,  rimozione  e  smaltimento  dei
relitti  e  delle  imbarcazioni nell'ambito della situazione di crisi
ambientale  determinatasi  nel territorio dell'isola di Lampedusa, il
commissario delegato per l'emergenza di cui all'art. 8 dell'ordinanza
del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri del 18 novembre 2004, n.
3382,  e'  autorizzato a versare sul c/c infruttifero n. 22330 aperto
presso la tesoreria centrale dello Stato ed intestato alla Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri,  la  somma  di  euro  61.300,00 per il
successivo  trasferimento al sindaco di Lampedusa, soggetto attuatore
ai sensi dell'art. 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri 19 marzo 2008, n. 3661.