Art. 4.

  1. In considerazione dei maggiori compiti connessi all'espletamento
delle  iniziative  da  porre  in  essere  per  lo  svolgimento  delle
attivita' previste dall'art. 17 dell'ordinanza di protezione civile 5
febbraio  2009, n. 3738 e successive integrazioni e modificazioni, il
commissario  delegato  nominato  ai  sensi  della citata ordinanza e'
autorizzato  ad  avvalersi  fino  ad  un  massimo di cinque unita' di
personale  appartenenti al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio  e  del mare ed all'Istituto superiore per la protezione e
la ricerca ambientale (ISPRA).
  2. Tale personale e' autorizzato ad effettuare lavoro straordinario
cosi'   come   previsto  all'art.  11,  comma  1,  dell'ordinanza  di
protezione  civile del 7 marzo 2003, n. 3266, oltre i limiti previsti
dalla vigente legislazione.
  3.  Per  le  missioni  del  personale, richieste ed autorizzate dal
commissario  delegato,  e'  riconosciuto  il  trattamento di missione
spettante in relazione alle qualifiche di appartenenza.
  4. L'utilizzazione di personale pubblico e' disposta in deroga alle
procedure  di  comando,  distacco  e di autorizzazione e si svolge in
deroga alle norme ordinarie in materia di orario di servizio.
  5.  Per garantire il necessario supporto tecnico alle attivita' che
devono   essere   eseguite  per  il  superamento  dell'emergenza,  il
commissario  delegato  puo'  avvalersi di non oltre tre esperti nelle
materie   tecniche,   giuridiche   ed  amministrative,  ai  quali  e'
corrisposta  un  indennita' mensile omnicomprensiva, ad eccezione del
solo trattamento di missione, cosi' come quantificata per gli esperti
di cui all'art. 1, comma 42, della legge 15 dicembre 2004, n. 308.
  6.  Gli  oneri  derivanti  dall'applicazione  dei  precedenti commi
gravano sulle risorse finanziarie assegnate al commissario delegato.
  7.  All'art.  1, commi 24 e 25, dell'ordinanza di protezione civile
n.  3749  del  2009  la  parola:  «3452» e' sostituita dalla seguente
«3691».
  8.  Il  comma 27 dell'art. 1 dell'ordinanza di protezione civile n.
3749 del 2009 e' sostituito dal seguente «E' abrogato l'art. 6, comma
1,  dell'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri 10
settembre 2004, n. 3375».
  9.  L'art. 17, comma 6, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri 5 febbraio 2009, n. 3738, e' abrogato.