Art. 4. 1. In considerazione dei maggiori compiti connessi all'espletamento delle iniziative da porre in essere per lo svolgimento delle attivita' previste dall'art. 17 dell'ordinanza di protezione civile 5 febbraio 2009, n. 3738 e successive integrazioni e modificazioni, il commissario delegato nominato ai sensi della citata ordinanza e' autorizzato ad avvalersi fino ad un massimo di cinque unita' di personale appartenenti al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). 2. Tale personale e' autorizzato ad effettuare lavoro straordinario cosi' come previsto all'art. 11, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile del 7 marzo 2003, n. 3266, oltre i limiti previsti dalla vigente legislazione. 3. Per le missioni del personale, richieste ed autorizzate dal commissario delegato, e' riconosciuto il trattamento di missione spettante in relazione alle qualifiche di appartenenza. 4. L'utilizzazione di personale pubblico e' disposta in deroga alle procedure di comando, distacco e di autorizzazione e si svolge in deroga alle norme ordinarie in materia di orario di servizio. 5. Per garantire il necessario supporto tecnico alle attivita' che devono essere eseguite per il superamento dell'emergenza, il commissario delegato puo' avvalersi di non oltre tre esperti nelle materie tecniche, giuridiche ed amministrative, ai quali e' corrisposta un indennita' mensile omnicomprensiva, ad eccezione del solo trattamento di missione, cosi' come quantificata per gli esperti di cui all'art. 1, comma 42, della legge 15 dicembre 2004, n. 308. 6. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei precedenti commi gravano sulle risorse finanziarie assegnate al commissario delegato. 7. All'art. 1, commi 24 e 25, dell'ordinanza di protezione civile n. 3749 del 2009 la parola: «3452» e' sostituita dalla seguente «3691». 8. Il comma 27 dell'art. 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 3749 del 2009 e' sostituito dal seguente «E' abrogato l'art. 6, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 settembre 2004, n. 3375». 9. L'art. 17, comma 6, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 febbraio 2009, n. 3738, e' abrogato.