Art. 6.

  1.  Al  fine  di  assicurare il necessario supporto giuridico nelle
iniziative  da  porre  in essere per il superamento dell'emergenza di
cui  al  decreto del Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 21
maggio 2008, i prefetti di Roma, Milano e Napoli, commissari delegati
ai  sensi  dell'art.  1, comma 1 delle ordinanze di protezione civile
numeri  3676,  3677  e  3678  del 30 maggio 2008, sono autorizzati ad
avvalersi  rispettivamente  di un consulente, scelto tra gli avvocati
dello  Stato  o  tra  i  magistrati  amministrativi,  cui riconoscere
un'indennita'   mensile   omnicomprensiva,   ad  eccezione  del  solo
trattamento  di  missione,  pari  al 20% del trattamento economico in
godimento.