Art. 6. 1. Al fine di assicurare il necessario supporto giuridico nelle iniziative da porre in essere per il superamento dell'emergenza di cui al decreto del Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 21 maggio 2008, i prefetti di Roma, Milano e Napoli, commissari delegati ai sensi dell'art. 1, comma 1 delle ordinanze di protezione civile numeri 3676, 3677 e 3678 del 30 maggio 2008, sono autorizzati ad avvalersi rispettivamente di un consulente, scelto tra gli avvocati dello Stato o tra i magistrati amministrativi, cui riconoscere un'indennita' mensile omnicomprensiva, ad eccezione del solo trattamento di missione, pari al 20% del trattamento economico in godimento.