IL CAPO DEL DIPARTIMENTO delle politiche di sviluppo economico e rurale Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visti i decreti di attuazione finora emanati della predetta legge; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2002 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino «Scanzo» o «Moscato di Scanzo» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Vista la domanda presentata dal Consorzio tutela Moscato di Scanzo intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita del vino «Scanzo» o «Moscato di Scanzo» ed il relativo disciplinare di produzione; Vista la documentazione relativa all'istruttoria svolta per l'accertamento del particolare pregio del vino sopra indicato; Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e sulla proposta del relativo disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Scanzo» o «Moscato di Scanzo» pubblicati nella Gazzetta ufficiale - serie generale - n. 59 del 12 marzo 2009; Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di riconoscimento sopra citati; Ritenuto pertanto necessario doversi procedere al riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita del vino «Scanzo» o «Moscato di Scanzo» ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione, in conformita' al parere espresso dal citato comitato; Decreta: Art. 1. 1. E' riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita del vino «Scanzo» o «Moscato di Scanzo» gia' denominazione di origine controllata riconosciuta con decreto ministeriale 17 aprile 2002. 2. E' approvato, nel testo annesso al presente decreto, il disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Scanzo» o «Moscato di Scanzo». 3. La denominazione di origine controllata e garantita «Scanzo» o «Moscato di Scanzo», e' riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore dalla vendemmia 2009. 4. La denominazione di origine controllata «Scanzo» o «Moscato di Scanzo», riconosciuta con decreto ministeriale 17 aprile 2002, deve intendersi revocata a decorrere dalla entrata in vigore del presente decreto, fatti salvi tutti gli effetti determinatisi.