Art. 2.



  1. I vigneti gia' iscritti all'Albo dei vigneti della denominazione
di  origine  controllata  «Scanzo»  o «Moscato di Scanzo» aventi base
ampelografica  rispondente  a quanto previsto all'art. 2 dell'annesso
disciplinare  di produzione, devono intendersi iscritti al nuovo Albo
dei  vigneti  della  denominazione di origine controllata e garantita
«Scanzo» o «Moscato di Scanzo».
  2.  In  deroga  alle  disposizioni  di cui all'art. 1, comma 3, del
presente decreto, la denominazione di origine controllata e garantita
«Scanzo»  o «Moscato di Scanzo», puo' essere utilizzata per designare
e  presentare i vini provenienti dalla vendemmia 2007 e 2008, purche'
le  relative  partite  siano  rispondenti  alle  condizioni  previste
nell'annesso   disciplinare   ed   a   condizione  che  i  produttori
interessati   effettuino   preventiva   comunicazione   al   soggetto
autorizzato  al  controllo  sulla  produzione  della denominazione di
origine   controllata  e  garantita  in  questione,  ai  sensi  della
specifica vigente normativa.