Art. 2. 1. I vigneti gia' iscritti all'Albo dei vigneti della denominazione di origine controllata «Scanzo» o «Moscato di Scanzo» aventi base ampelografica rispondente a quanto previsto all'art. 2 dell'annesso disciplinare di produzione, devono intendersi iscritti al nuovo Albo dei vigneti della denominazione di origine controllata e garantita «Scanzo» o «Moscato di Scanzo». 2. In deroga alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 3, del presente decreto, la denominazione di origine controllata e garantita «Scanzo» o «Moscato di Scanzo», puo' essere utilizzata per designare e presentare i vini provenienti dalla vendemmia 2007 e 2008, purche' le relative partite siano rispondenti alle condizioni previste nell'annesso disciplinare ed a condizione che i produttori interessati effettuino preventiva comunicazione al soggetto autorizzato al controllo sulla produzione della denominazione di origine controllata e garantita in questione, ai sensi della specifica vigente normativa.