Art. 3.



  1.  I  quantitativi  di vino a denominazione di origine controllata
e/o i quantitativi di vino atti a divenire a denominazione di origine
controllata  «Scanzo»  o «Moscato di Scanzo», ottenuti in conformita'
delle disposizioni contenute nel disciplinare di produzione approvato
con  decreto  ministeriale  del  17  aprile  2002,  provenienti dalla
vendemmia  2007  e precedenti, che alla data di entrata in vigore del
disciplinare di produzione annesso al presente decreto, trovansi gia'
confezionati,  possono  essere  commercializzati  fino ad esaurimento
delle scorte con la denominazione di origine controllata a condizione
che   le   ditte  produttrici  interessate  comunichino  al  soggetto
autorizzato  al  controllo  sulla  produzione  della denominazione di
origine   controllata  e  garantita  in  questione,  ai  sensi  della
specifica  vigente normativa, entro sessanta giorni dalla citata data
di  entrata  in  vigore  dell'annesso disciplinare, i quantitativi di
prodotto giacenti presso le stesse.