Art. 3. 1. I quantitativi di vino a denominazione di origine controllata e/o i quantitativi di vino atti a divenire a denominazione di origine controllata «Scanzo» o «Moscato di Scanzo», ottenuti in conformita' delle disposizioni contenute nel disciplinare di produzione approvato con decreto ministeriale del 17 aprile 2002, provenienti dalla vendemmia 2007 e precedenti, che alla data di entrata in vigore del disciplinare di produzione annesso al presente decreto, trovansi gia' confezionati, possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte con la denominazione di origine controllata a condizione che le ditte produttrici interessate comunichino al soggetto autorizzato al controllo sulla produzione della denominazione di origine controllata e garantita in questione, ai sensi della specifica vigente normativa, entro sessanta giorni dalla citata data di entrata in vigore dell'annesso disciplinare, i quantitativi di prodotto giacenti presso le stesse.