Art. 4.



  1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce
per  il  consumo  vini  con la denominazione di origine controllata e
garantita  «Scanzo» o «Moscato di Scanzo» e' tenuto a norma di legge,
all'osservanza   delle   condizioni   e   dei   requisiti   stabiliti
nell'annesso disciplinare di produzione.