IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'art. 5, commi 2 e 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  23  maggio  2008,  n. 90, convertito, con
modificazioni,  dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, ed in particolare
l'art.  19  del citato decreto-legge n. 90/2008 con il quale e' stato
prorogato  fino al 31 dicembre 2009 lo stato di emergenza nel settore
dei rifiuti nella regione Campania e l'ordinanza di protezione civile
n. 3756 del 2009;
  Visto  il  decreto-legge  6  novembre 2008, n. 172, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210;
  Viste  le  ordinanze  del  Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3682  del  10 giugno 2008, n. 3693 in data 16 luglio 2008, n. 3695 in
data 31 luglio 2008 e n. 3756 del 15 aprile 2009;
  Considerata  l'ineludibile  esigenza  di  garantire la prosecuzione
delle    attivita'   di   prevenzione   degli   incendi   nell'ambito
dell'emergenza rifiuti nella regione Campania, anche con modalita' di
vigilanza  di  tipo  dinamico,  negli  impianti  e nei siti di cui al
decreto-legge  23  maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla  legge 14 luglio 2008, n. 123, definiti di interesse strategico
nazionale,  nonche'  nei  luoghi  di lavoro e negli ulteriori ambiti,
sicche'   risulta   necessario   avvalersi  di  figure  professionali
qualificate appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
  Considerato  che  la  pluralita'  dei  compiti e degli incarichi di
vigilanza,   ispettivi,  gestionali,  tecnici  ed  amministrativi  di
competenza  del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del fuoco richiede un
elevato  impiego  di  risorse umane non disponibili nell'ambito delle
attuali  dotazioni organiche del Corpo, peraltro gia' impegnato oltre
gli ordinari orari di servizio e tenuto conto, altresi', che i limiti
previsti   dalla   vigente   normativa  per  l'impiego  di  personale
volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco non consentono di
assicurare   in   maniera   esaustiva  i  dispositivi  di  intervento
predisposti e di garantire l'efficace prosecuzione delle attivita' di
prevenzione  in atto nel territorio della regione Campania in materia
di smaltimento rifiuti;
  Considerato  altresi'  che  i tempi delle procedure concorsuali non
risultano  compatibili con l'esigenza di fronteggiare tempestivamente
ed efficacemente il contesto emergenziale in atto;
  Ritenuto  pertanto,  di  ovviare  alle predette carenze di organico
mediante  l'incremento della disponibilita' di personale volontario e
con  l'avvalimento  di personale in temporanea utilizzazione, nonche'
attraverso misure di razionalizzazione ed armonizzazione degli ambiti
operativi;
  Ravvisata   la   necessita'   di   apportare  alcune  modifiche  ed
integrazioni   alle   ordinanze  di  protezione  civile  emanate  per
fronteggiare   l'emergenza   rifiuti   nella  regione  Campania,  con
particolare  riferimento  alla  razionalizzazione della struttura del
Sottosegretario  di  Stato,  con  conseguente riduzione dei costi, in
ragione  dell'approssimarsi  dello scadere dello stato di emergenza e
del  conseguente  progressivo  passaggio  della  gestione del sistema
integrato del ciclo dei rifiuti agli enti ordinariamente competenti;
  Su  proposta  del  Sottosegretario  di  Stato  alla  Presidenza del
Consiglio  dei Ministri di cui all'art. 1 del decreto-legge 23 maggio
2008,  n.  90,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 14 luglio
2008, n. 123;
  Visto  il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16
gennaio  2009,  con il quale lo stato di emergenza nel territorio nel
settore  della  tutela  delle  acque superficiali e sotterranee e dei
cicli  di  depurazione  nel  territorio della regione Puglia e' stato
prorogato  fino al 31 dicembre 2009 nonche' l'ordinanza di protezione
civile n. 3271 del 12 marzo 2003;

                              Dispone:


                               Art. 1.

  1.  Per  la  prosecuzione  delle  attivita'  volte  a  garantire il
superamento  dell'emergenza  rifiuti  in Campania, al Corpo nazionale
dei  vigili del fuoco, in ragione dei precipui compiti istituzionali,
e'  affidata  la  responsabilita'  di  assicurare  gli  interventi di
soccorso  pubblico  e di prevenzione incendi, anche, sulla base delle
richieste  avanzate dalla Missione Sicurezza di cui all'art. 6, comma
1,  dell'ordinanza  del  Presidente del Consiglio dei Ministri del 31
luglio  2008,  n.  3695. A tal fine il Corpo nazionale dei vigili del
fuoco,  con  le  proprie strutture territoriali, espleta i servizi di
presidio   nell'ambito   dei  siti  ed  impianti  di  cui  al  citato
decreto-legge   n.   90/08,   nonche'  le  necessarie  attivita'  per
conseguire adeguati livelli di sicurezza, anche mediante il richiamo,
fino  al 31 dicembre 2009, di personale volontario, con turnazione di
20  giorni fino ad un massimo di 28 unita' per turno. Ove necessario,
il  richiamo  del suddetto personale volontario e' autorizzato fino a
200  giorni all'anno, in deroga al limite di cui all'art. 9, comma 3,
del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
  2.  Al fine di assicurare in via continuativa i servizi di presidio
antincendio e di sicurezza, anche con attivita' di vigilanza dinamica
antincendio,  nell'ambito  dei  siti  ed  impianti  di  cui al citato
decreto-legge  n.  90/08, al personale del Corpo nazionale dei vigili
del  fuoco,  comandato  a  prestare  servizio  in  orario  di  lavoro
straordinario, e' attribuita una indennita' operativa forfetariamente
parametrata  alle  prestazioni di lavoro straordinario effettivamente
rese   sulla   base   della   tariffa   oraria   notturna  e  festiva
contrattualmente  vigente.  Al personale impiegato nei servizi di cui
al  presente  comma  sono  garantiti  i  controlli sanitari stabiliti
dall'ufficio sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
  3.   Gli  atti  dispositivi  per  l'impiego  del  personale,  anche
volontario,  e  dei mezzi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai
fini del funzionamento dei presidi del Corpo istituiti negli impianti
e nei siti di cui al decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, sono adottati,
d'intesa  con  i  Comandanti provinciali territorialmente competenti,
dalla  Direzione  regionale  dei  vigili  del fuoco per la Campania e
comunicati  alla  Missione  Sicurezza,  di  cui  all'art. 6, comma 1,
dell'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri del 31
luglio 2008, n. 3695. La Direzione regionale dei vigili del fuoco per
la  Campania predispone i resoconti mensili delle spese sostenute per
le  suddette attivita', completi dei relativi atti giustificativi, da
trasmettere   alla   Missione   Sicurezza,   nonche',  per  opportuna
informazione, al Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del
fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.
  4.  Al  fine  di  assicurare  lo  svolgimento  delle funzioni della
Missione  Sicurezza  di  cui  all'art. 6, comma 1, dell'ordinanza del
Presidente  del  Consiglio dei Ministri del 31 luglio 2008, n. 3695 e
dell'Organo di vigilanza di cui all'art. 8 del decreto del Presidente
del   Consiglio   dei   Ministri   in   data   23  gennaio  2009,  il
Sottosegretario  di  Stato e' autorizzato ad avvalersi, nel limite di
15  unita',  di personale, di varie qualifiche, appartenente al Corpo
nazionale   dei   vigili   del   fuoco,   assegnato   in   temporanea
utilizzazione,   ferma   restando   l'assegnazione   agli  uffici  di
appartenenza.  Al  personale tecnico, operativo ed amministrativo del
Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco  impiegato  in  compiti  di
gestione,  di  consulenza,  di supporto e di «audit» e' attribuito il
trattamento  di  cui  all'art.  22  dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio  dei Ministri del 28 luglio 2006, n. 3536, nonche', ove non
residente  nella  regione  Campania,  il  trattamento di missione dal
luogo di residenza.
  5.  L'incarico  di  responsabile  dell'Organo  di  vigilanza di cui
all'art.  8  del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in
data  23 gennaio 2009, e' affidato ad un dirigente generale del Corpo
nazionale  dei  vigili  del fuoco, anche da collocare in posizione di
fuori  ruolo  in  deroga  ai  limiti numerici previsti dall'art. 133,
comma   1   del   decreto   legislativo  13  ottobre  2005,  n.  217,
relativamente al numero massimo dei dirigenti del Corpo nazionale dei
vigili  del  fuoco  in comando e fuori ruolo. Il predetto incarico e'
equiparato  ai  fini del trattamento economico e di missione a quello
di   capo   missione   ed   e'   conferito   con   provvedimento  del
Sottosegretario  di  Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
di cui all'art. 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 90/08.
  6.  Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  del  presente articolo
relativamente ai compensi al personale del Corpo nazionale dei vigili
del  fuoco,  alle  spese  straordinarie  per  le esigenze logistiche,
nonche'  per  gli  oneri  di uso e per la manutenzione di automezzi e
delle  attrezzature, si provvede a valere sulle disponibilita' di cui
all'art.  8,  comma  2-bis del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210 e
sulle  disponibilita'  iscritte  nell'apposita  contabilita' speciale
istituita  ai sensi dell'art. 17 del decreto-legge 23 maggio 2008, n.
90,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 14 luglio 2008, n.
123.