IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5, commi 2 e 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, ed in particolare l'art. 19 del citato decreto-legge n. 90/2008 con il quale e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2009 lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania e l'ordinanza di protezione civile n. 3756 del 2009; Visto il decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210; Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3682 del 10 giugno 2008, n. 3693 in data 16 luglio 2008, n. 3695 in data 31 luglio 2008 e n. 3756 del 15 aprile 2009; Considerata l'ineludibile esigenza di garantire la prosecuzione delle attivita' di prevenzione degli incendi nell'ambito dell'emergenza rifiuti nella regione Campania, anche con modalita' di vigilanza di tipo dinamico, negli impianti e nei siti di cui al decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, definiti di interesse strategico nazionale, nonche' nei luoghi di lavoro e negli ulteriori ambiti, sicche' risulta necessario avvalersi di figure professionali qualificate appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Considerato che la pluralita' dei compiti e degli incarichi di vigilanza, ispettivi, gestionali, tecnici ed amministrativi di competenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco richiede un elevato impiego di risorse umane non disponibili nell'ambito delle attuali dotazioni organiche del Corpo, peraltro gia' impegnato oltre gli ordinari orari di servizio e tenuto conto, altresi', che i limiti previsti dalla vigente normativa per l'impiego di personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco non consentono di assicurare in maniera esaustiva i dispositivi di intervento predisposti e di garantire l'efficace prosecuzione delle attivita' di prevenzione in atto nel territorio della regione Campania in materia di smaltimento rifiuti; Considerato altresi' che i tempi delle procedure concorsuali non risultano compatibili con l'esigenza di fronteggiare tempestivamente ed efficacemente il contesto emergenziale in atto; Ritenuto pertanto, di ovviare alle predette carenze di organico mediante l'incremento della disponibilita' di personale volontario e con l'avvalimento di personale in temporanea utilizzazione, nonche' attraverso misure di razionalizzazione ed armonizzazione degli ambiti operativi; Ravvisata la necessita' di apportare alcune modifiche ed integrazioni alle ordinanze di protezione civile emanate per fronteggiare l'emergenza rifiuti nella regione Campania, con particolare riferimento alla razionalizzazione della struttura del Sottosegretario di Stato, con conseguente riduzione dei costi, in ragione dell'approssimarsi dello scadere dello stato di emergenza e del conseguente progressivo passaggio della gestione del sistema integrato del ciclo dei rifiuti agli enti ordinariamente competenti; Su proposta del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 1 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2009, con il quale lo stato di emergenza nel territorio nel settore della tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della regione Puglia e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2009 nonche' l'ordinanza di protezione civile n. 3271 del 12 marzo 2003; Dispone: Art. 1. 1. Per la prosecuzione delle attivita' volte a garantire il superamento dell'emergenza rifiuti in Campania, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in ragione dei precipui compiti istituzionali, e' affidata la responsabilita' di assicurare gli interventi di soccorso pubblico e di prevenzione incendi, anche, sulla base delle richieste avanzate dalla Missione Sicurezza di cui all'art. 6, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 luglio 2008, n. 3695. A tal fine il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con le proprie strutture territoriali, espleta i servizi di presidio nell'ambito dei siti ed impianti di cui al citato decreto-legge n. 90/08, nonche' le necessarie attivita' per conseguire adeguati livelli di sicurezza, anche mediante il richiamo, fino al 31 dicembre 2009, di personale volontario, con turnazione di 20 giorni fino ad un massimo di 28 unita' per turno. Ove necessario, il richiamo del suddetto personale volontario e' autorizzato fino a 200 giorni all'anno, in deroga al limite di cui all'art. 9, comma 3, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. 2. Al fine di assicurare in via continuativa i servizi di presidio antincendio e di sicurezza, anche con attivita' di vigilanza dinamica antincendio, nell'ambito dei siti ed impianti di cui al citato decreto-legge n. 90/08, al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, comandato a prestare servizio in orario di lavoro straordinario, e' attribuita una indennita' operativa forfetariamente parametrata alle prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese sulla base della tariffa oraria notturna e festiva contrattualmente vigente. Al personale impiegato nei servizi di cui al presente comma sono garantiti i controlli sanitari stabiliti dall'ufficio sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 3. Gli atti dispositivi per l'impiego del personale, anche volontario, e dei mezzi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai fini del funzionamento dei presidi del Corpo istituiti negli impianti e nei siti di cui al decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, sono adottati, d'intesa con i Comandanti provinciali territorialmente competenti, dalla Direzione regionale dei vigili del fuoco per la Campania e comunicati alla Missione Sicurezza, di cui all'art. 6, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 luglio 2008, n. 3695. La Direzione regionale dei vigili del fuoco per la Campania predispone i resoconti mensili delle spese sostenute per le suddette attivita', completi dei relativi atti giustificativi, da trasmettere alla Missione Sicurezza, nonche', per opportuna informazione, al Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. 4. Al fine di assicurare lo svolgimento delle funzioni della Missione Sicurezza di cui all'art. 6, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 luglio 2008, n. 3695 e dell'Organo di vigilanza di cui all'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 gennaio 2009, il Sottosegretario di Stato e' autorizzato ad avvalersi, nel limite di 15 unita', di personale, di varie qualifiche, appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, assegnato in temporanea utilizzazione, ferma restando l'assegnazione agli uffici di appartenenza. Al personale tecnico, operativo ed amministrativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco impiegato in compiti di gestione, di consulenza, di supporto e di «audit» e' attribuito il trattamento di cui all'art. 22 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2006, n. 3536, nonche', ove non residente nella regione Campania, il trattamento di missione dal luogo di residenza. 5. L'incarico di responsabile dell'Organo di vigilanza di cui all'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 gennaio 2009, e' affidato ad un dirigente generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche da collocare in posizione di fuori ruolo in deroga ai limiti numerici previsti dall'art. 133, comma 1 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, relativamente al numero massimo dei dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in comando e fuori ruolo. Il predetto incarico e' equiparato ai fini del trattamento economico e di missione a quello di capo missione ed e' conferito con provvedimento del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 90/08. 6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo relativamente ai compensi al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alle spese straordinarie per le esigenze logistiche, nonche' per gli oneri di uso e per la manutenzione di automezzi e delle attrezzature, si provvede a valere sulle disponibilita' di cui all'art. 8, comma 2-bis del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210 e sulle disponibilita' iscritte nell'apposita contabilita' speciale istituita ai sensi dell'art. 17 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123.