Art. 3.

  1.  Le  disposizioni  di  cui  all'art. 1, comma 8, del decreto del
Presidente  della  Repubblica  del  16  gennaio 1978, n. 513 e di cui
all'art.  1,  comma  3,  della  legge  26  luglio 1978, n. 417 non si
applicano, relativamente alla cessazione dell'indennita' di trasferta
dopo  i  primi duecentoquaranta giorni di missione continuativa nella
medesima  localita',  nei confronti del personale impiegato presso la
Missione  tecnico-operativa  di  cui  all'art.  4  dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2008, n. 3682.