Art. 3. 1. Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica del 16 gennaio 1978, n. 513 e di cui all'art. 1, comma 3, della legge 26 luglio 1978, n. 417 non si applicano, relativamente alla cessazione dell'indennita' di trasferta dopo i primi duecentoquaranta giorni di missione continuativa nella medesima localita', nei confronti del personale impiegato presso la Missione tecnico-operativa di cui all'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2008, n. 3682.