Art. 4. 1. Al fine di razionalizzare la struttura del Sottosegretario di Stato per l'emergenza rifiuti in Campania, con conseguente riduzione dei costi, tenuto conto dell'approssimarsi dello scadere dello stato di emergenza e del conseguente progressivo passaggio della gestione del sistema integrato del ciclo dei rifiuti agli enti ordinariamente competenti, le Missioni «coordinamento attivita' Dipartimento protezione civile e rapporti enti territoriali» e «comunicazione», di cui alle lettere a) e c), dell'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3682 del 10 giugno 2008, come modificato dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3705 del 18 settembre 2008 e n. 3721 del 19 dicembre 2008, sono soppresse. 2. A decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, le funzioni ed i compiti attualmente svolti dalle soppresse strutture di missione di cui al comma 1 sono assicurate dalla Missione «amministrativo-legale». Con successivo provvedimento del Sottosegretario di Stato all'emergenza rifiuti nella regione Campania si procedera' alla definizione, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, sia sotto il profilo dell'organizzazione che del funzionamento, della Missione «amministrativo-legale», in ordine ai nuovi ulteriori compiti assegnati alla medesima, anche al fine di determinare il personale dirigenziale e non, alla stessa assegnato. 3. All'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3756 del 15 aprile 2009, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti: «8. L'incarico di Capo della Missione amministrativo-finanziaria di cui al comma 1 costituisce incarico dirigenziale di prima fascia e puo' essere conferito dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 19, comma 4, 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero con contratto di diritto privato ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera b), del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 123. 9. L'incarico di cui al comma 8 puo' essere altresi' attribuito a personale della pubblica amministrazione, anche militare, in servizio o in quiescenza, in deroga agli articoli 24 e 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 10. Il Sottosegretario di Stato provvede, su proposta del capo della Missione amministrativo-finanziaria, alla nomina di una o piu' unita' di personale dirigenziale di seconda fascia che coadiuva il Capo Missione nello svolgimento dei compiti affidatigli. 11. Gli incarichi di cui al comma 10 possono essere conferiti, per la durata massima dello stato di emergenza dal Sottosegretario di Stato nel rispetto del requisito professionale e culturale per l'accesso alla carriera dirigenziale, su proposta del Capo Missione, ai sensi dell'art. 19, comma 5, 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero possono essere attribuiti con contratto di diritto privato ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera b), del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 123 o conferiti a personale della pubblica amministrazione, anche militare, in servizio o in quiescenza, in deroga agli articoli 24 e 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 12. Al personale titolare, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di incarico dirigenziale di prima fascia di Capo della Missione amministrativo-finanziaria di cui al comma 8, ovvero di incarico dirigenziale di seconda fascia di cui al comma 10, e' attribuita, per tutta la durata dell'incarico, la speciale indennita' operativo onnicomprensiva di cui all'art. 22, comma 3, lettera a), dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3536 del 28 luglio 2006. Al personale in quiescenza titolare di incarico di Capo della Missione amministrativo-finanziaria e' attribuito il trattamento economico pari a quello dei titolari di incarico dirigenziale di prima fascia. Al personale in quiescenza titolare dell'incarico di cui al comma 10 e' attribuito il trattamento economico pari a quello dei titolari di incarico dirigenziale di seconda fascia. Al personale di cui al presente comma e' attribuito, per il servizio prestato nella regione Campania, ove non residente nella medesima Regione, il trattamento di missione dal luogo di residenza. 13. Per il soddisfacimento delle esigenze, anche temporanee, della Missione amministrativo-finanziaria, di cui all'art. 3, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3756 del 15 aprile 2009 il Sottosegretario di Stato e' autorizzato ad avvalersi di personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa determinandone la durata ed il relativo compenso in deroga all'art. 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'art. 1, comma 1180, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed all'art. 3, comma 54, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 nonche' ad avvalersi di personale militare e civile appartenente a pubbliche amministrazioni e ad enti pubblici, anche locali, che viene posto in posizione di comando, previo assenso degli interessati, anche in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilita', nel rispetto dei termini perentori previsti dall'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Ad eccezione delle competenze accessorie, comprensive di eventuali specifiche indennita' di funzione, gli oneri relativi al trattamento economico spettante al personale proveniente da pubbliche amministrazioni e da enti pubblici, anche locali, chiamato in servizio ai sensi del presente comma, sono posti, anche in deroga alla normativa vigente, a carico delle amministrazioni di appartenenza. Il Sottosegretario di Stato e', altresi', autorizzato ad avvalersi di personale dipendente da societa' a totale o prevalente capitale pubblico, ovvero da societa' che svolgono istituzionalmente la gestione di servizi pubblici, previo consenso delle medesime societa', per collaborazioni a tempo pieno e con rimborso degli emolumenti corrisposti al predetto personale, nonche' degli oneri contributivi ed assicurativi. 14. Al personale con qualifica non dirigenziale, in servizio ai sensi del comma 13, presso la Missione amministrativo-finanziaria, ovvero presso le Missioni di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3682 del 10 giugno 2008, e' attribuito il trattamento economico accessorio previsto per il personale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile con possibilita' di retribuzione fino a 120 ore di lavoro straordinario mensile effettivamente reso, oltre i limiti previsti dalla normativa vigente, sulla base di specifica autorizzazione del Capo Missione. Al medesimo personale, ove non residente nella regione Campania e' attribuito invece il trattamento economico di cui all'art. 22, comma 1, lettera b), dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3536 del 28 luglio 2006 ed il trattamento economico di missione dal luogo di residenza. 15. Al personale dirigente della carriera prefettizia eventualmente messo a disposizione dal Ministero dell'interno per le esigenze della Missione amministrativo-finanziaria e' attribuita, a decorrere dalla data di assegnazione e in relazione ai giorni di effettivo impiego ove lo stesso non sia titolare di incarico dirigenziale nell'ambito della predetta Missione, una speciale indennita' operativa onnicomprensiva, con la sola esclusione del trattamento economico di missione, parametrata, su base mensile, a 150 ore di lavoro straordinario nella misura oraria feriale diurna prevista per il personale delle Forze di polizia corrispondente per qualifica. 16. Per il raggiungimento degli obiettivi previsti per la Missione amministrativo-finanziaria, il Sottosegretario di Stato e' autorizzato ad avvalersi di consulenze professionali, collegate alla specificita' propria della Missione stessa determinandone, altresi', la durata ed il relativo compenso. 17. Gli oneri di cui ai commi da 8 a 16 gravano sulle pertinenti contabilita' speciali.».