Art. 4.

  1.  Al  fine  di razionalizzare la struttura del Sottosegretario di
Stato  per l'emergenza rifiuti in Campania, con conseguente riduzione
dei  costi, tenuto conto dell'approssimarsi dello scadere dello stato
di  emergenza  e del conseguente progressivo passaggio della gestione
del  sistema integrato del ciclo dei rifiuti agli enti ordinariamente
competenti,   le   Missioni   «coordinamento  attivita'  Dipartimento
protezione civile e rapporti enti territoriali» e «comunicazione», di
cui  alle  lettere  a) e c), dell'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri n. 3682 del 10 giugno 2008,
come  modificato  dalle  ordinanze  del  Presidente del Consiglio dei
Ministri  n.  3705  del  18  settembre 2008 e n. 3721 del 19 dicembre
2008, sono soppresse.
  2.   A   decorrere  dalla  data  di  pubblicazione  della  presente
ordinanza,   le  funzioni  ed  i  compiti  attualmente  svolti  dalle
soppresse  strutture  di  missione  di cui al comma 1 sono assicurate
dalla  Missione «amministrativo-legale». Con successivo provvedimento
del  Sottosegretario  di  Stato  all'emergenza  rifiuti nella regione
Campania  si procedera' alla definizione, ai sensi dell'art. 1, comma
3,  del  decreto-legge  23  maggio  2008, n. 90, sia sotto il profilo
dell'organizzazione    che    del   funzionamento,   della   Missione
«amministrativo-legale»,   in   ordine  ai  nuovi  ulteriori  compiti
assegnati  alla  medesima,  anche al fine di determinare il personale
dirigenziale e non, alla stessa assegnato.
  3.  All'art.  3  dell'ordinanza  del  Presidente  del Consiglio dei
Ministri  n. 3756 del 15 aprile 2009, dopo il comma 7 sono inseriti i
seguenti:
  «8. L'incarico di Capo della Missione amministrativo-finanziaria di
cui  al  comma  1 costituisce incarico dirigenziale di prima fascia e
puo'  essere  conferito  dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 19, comma 4, 5-bis e 6,
del  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero con contratto
di  diritto  privato  ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera b), del
decreto-legge  23  maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni,
nella legge 14 luglio 2008, n. 123.
  9.  L'incarico  di cui al comma 8 puo' essere altresi' attribuito a
personale della pubblica amministrazione, anche militare, in servizio
o  in  quiescenza,  in  deroga  agli  articoli  24  e  53 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  10.  Il  Sottosegretario  di  Stato  provvede, su proposta del capo
della  Missione amministrativo-finanziaria, alla nomina di una o piu'
unita'  di  personale  dirigenziale di seconda fascia che coadiuva il
Capo Missione nello svolgimento dei compiti affidatigli.
  11.  Gli incarichi di cui al comma 10 possono essere conferiti, per
la  durata  massima  dello  stato di emergenza dal Sottosegretario di
Stato  nel  rispetto  del  requisito  professionale  e  culturale per
l'accesso  alla carriera dirigenziale, su proposta del Capo Missione,
ai sensi dell'art. 19, comma 5, 5-bis e 6, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, ovvero possono essere attribuiti con contratto di
diritto  privato  ai  sensi  dell'art.  15,  comma 1, lettera b), del
decreto-legge  23  maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni,
nella  legge  14  luglio  2008,  n. 123 o conferiti a personale della
pubblica   amministrazione,   anche   militare,   in  servizio  o  in
quiescenza,  in  deroga agli articoli 24 e 53 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165.
  12.  Al  personale  titolare,  ai  sensi  dell'art.  19 del decreto
legislativo  30 marzo 2001, n. 165, di incarico dirigenziale di prima
fascia  di  Capo  della Missione amministrativo-finanziaria di cui al
comma  8, ovvero di incarico dirigenziale di seconda fascia di cui al
comma  10,  e'  attribuita,  per  tutta  la  durata dell'incarico, la
speciale  indennita'  operativo  onnicomprensiva  di cui all'art. 22,
comma  3, lettera a), dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri  n.  3536  del  28  luglio  2006. Al personale in quiescenza
titolare      di      incarico     di     Capo     della     Missione
amministrativo-finanziaria  e'  attribuito  il  trattamento economico
pari  a quello dei titolari di incarico dirigenziale di prima fascia.
Al  personale in quiescenza titolare dell'incarico di cui al comma 10
e'  attribuito il trattamento economico pari a quello dei titolari di
incarico  dirigenziale  di  seconda  fascia.  Al  personale di cui al
presente  comma e' attribuito, per il servizio prestato nella regione
Campania, ove non residente nella medesima Regione, il trattamento di
missione dal luogo di residenza.
  13.  Per il soddisfacimento delle esigenze, anche temporanee, della
Missione  amministrativo-finanziaria,  di  cui  all'art.  3, comma 2,
dell'ordinanza  del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3756 del
15  aprile  2009  il  Sottosegretario  di  Stato  e'  autorizzato  ad
avvalersi  di  personale con contratto di collaborazione coordinata e
continuativa  determinandone  la  durata  ed  il relativo compenso in
deroga  all'art.  7  del  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
all'art.  1,  comma  1180,  della  legge  27 dicembre 2006, n. 296 ed
all'art. 3, comma 54, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 nonche' ad
avvalersi  di  personale  militare  e civile appartenente a pubbliche
amministrazioni  e ad enti pubblici, anche locali, che viene posto in
posizione  di  comando,  previo  assenso  degli interessati, anche in
deroga  alla  vigente normativa generale in materia di mobilita', nel
rispetto dei termini perentori previsti dall'art. 17, comma 14, della
legge   15  maggio  1997,  n.  127.  Ad  eccezione  delle  competenze
accessorie,   comprensive   di  eventuali  specifiche  indennita'  di
funzione,  gli  oneri  relativi al trattamento economico spettante al
personale   proveniente   da  pubbliche  amministrazioni  e  da  enti
pubblici,  anche  locali,  chiamato in servizio ai sensi del presente
comma,  sono  posti, anche in deroga alla normativa vigente, a carico
delle  amministrazioni  di  appartenenza. Il Sottosegretario di Stato
e',  altresi',  autorizzato  ad  avvalersi di personale dipendente da
societa'  a totale o prevalente capitale pubblico, ovvero da societa'
che  svolgono  istituzionalmente  la  gestione  di  servizi pubblici,
previo  consenso  delle medesime societa', per collaborazioni a tempo
pieno  e  con  rimborso  degli  emolumenti  corrisposti  al  predetto
personale, nonche' degli oneri contributivi ed assicurativi.
  14.  Al  personale  con  qualifica non dirigenziale, in servizio ai
sensi  del  comma  13, presso la Missione amministrativo-finanziaria,
ovvero  presso le Missioni di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza
del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3682 del 10 giugno 2008,
e'  attribuito  il  trattamento  economico accessorio previsto per il
personale  in servizio presso il Dipartimento della protezione civile
con   possibilita'   di   retribuzione  fino  a  120  ore  di  lavoro
straordinario  mensile  effettivamente  reso, oltre i limiti previsti
dalla  normativa  vigente, sulla base di specifica autorizzazione del
Capo Missione. Al medesimo personale, ove non residente nella regione
Campania  e'  attribuito  invece  il  trattamento  economico  di  cui
all'art.  22,  comma 1, lettera b), dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri n. 3536 del 28 luglio 2006 ed il trattamento
economico di missione dal luogo di residenza.
  15. Al personale dirigente della carriera prefettizia eventualmente
messo a disposizione dal Ministero dell'interno per le esigenze della
Missione  amministrativo-finanziaria e' attribuita, a decorrere dalla
data  di  assegnazione  e in relazione ai giorni di effettivo impiego
ove  lo  stesso non sia titolare di incarico dirigenziale nell'ambito
della   predetta   Missione,   una   speciale   indennita'  operativa
onnicomprensiva,  con la sola esclusione del trattamento economico di
missione,   parametrata,  su  base  mensile,  a  150  ore  di  lavoro
straordinario  nella  misura  oraria  feriale  diurna prevista per il
personale delle Forze di polizia corrispondente per qualifica.
  16.  Per il raggiungimento degli obiettivi previsti per la Missione
amministrativo-finanziaria,    il   Sottosegretario   di   Stato   e'
autorizzato  ad avvalersi di consulenze professionali, collegate alla
specificita'  propria della Missione stessa determinandone, altresi',
la durata ed il relativo compenso.
  17.  Gli  oneri  di cui ai commi da 8 a 16 gravano sulle pertinenti
contabilita' speciali.».