Art. 6. 1. All'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3271 del 12 marzo 2003, il comma 4, e' sostituito dal seguente: «4. Il Comitato di rientro nell'ordinario di cui al comma 2 costituisce Struttura di missione temporanea. Per l'espletamento delle funzioni di Presidente del Comitato per il rientro, il Capo del Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a conferire un incarico dirigenziale ai sensi dell'art. 19, commi 4, 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in deroga ai limiti numerici ivi previsti. Agli oneri relativi si provvede a carico del Fondo per la protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.». La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13 maggio 2009 Il Presidente: Berlusconi