Art. 6.

  1.  All'art.  4  dell'ordinanza  del  Presidente  del Consiglio dei
Ministri  n.  3271  del  12 marzo 2003, il comma 4, e' sostituito dal
seguente: «4. Il Comitato di rientro nell'ordinario di cui al comma 2
costituisce  Struttura  di  missione  temporanea.  Per l'espletamento
delle funzioni di Presidente del Comitato per il rientro, il Capo del
Dipartimento  della  protezione  civile e' autorizzato a conferire un
incarico  dirigenziale ai sensi dell'art. 19, commi 4, 5-bis e 6, del
decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  in  deroga ai limiti
numerici  ivi  previsti. Agli oneri relativi si provvede a carico del
Fondo  per  la  protezione  civile della Presidenza del Consiglio dei
Ministri.».
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

   Roma, 13 maggio 2009

                                            Il Presidente: Berlusconi