Art. 10. Risorse per il trattamento accessorio 1. Le risorse destinate al finanziamento del trattamento accessorio, determinate ai sensi dell'art. 4 del CCNL del 7 aprile 2006, biennio economico 2004-2005, sono ulteriormente incrementate, a decorrere dal 1° settembre 2007 (5/13 per l'anno 2007), di un importo pari allo 0,5% del monte salari riferito all'anno 2005 relativo al personale di cui al presente capo.