(Allegato-art. 11)
                              Art. 11. 
 
        Utilizzo delle risorse per il trattamento accessorio 
 
   1. Sono confermate le risorse e le modalita' di suddivisione delle
stesse, gia' destinate  agli  istituti  del  trattamento  accessorio,
sulla base di quanto stabilito dall'art. 43, comma 2 del CCNL  del  7
ottobre 1996  e  dalle  successive  disposizioni  contrattuali  salvo
quanto espressamente previsto nel presente articolo. 
   2. A decorrere dal 31 dicembre 2007, il fondo di cui all'art.  43,
comma 2, lettera c) primo  periodo  del  CCNL  7  ottobre  1996,  ivi
inclusi i successivi incrementi  previsti  dai  contratti  collettivi
nazionali, e' ulteriormente incrementato  di  un  importo  pari  allo
0,22% del monte salari riferito all'anno 2005 relativo  al  personale
di cui al presente capo. Dalla medesima decorrenza e a valere su tali
risorse la misura dell'indennita' di  ente  annuale  e'  incrementata
negli importi indicati nella tabella D. 
   3. Le restanti risorse di cui all'art. 10 alimentano il fondo  per
la produttivita' collettiva di cui all'art. 43, comma 2,  lettera  e)
del CCNL 7 ottobre 1996.