Art. 11. Utilizzo delle risorse per il trattamento accessorio 1. Sono confermate le risorse e le modalita' di suddivisione delle stesse, gia' destinate agli istituti del trattamento accessorio, sulla base di quanto stabilito dall'art. 43, comma 2 del CCNL del 7 ottobre 1996 e dalle successive disposizioni contrattuali salvo quanto espressamente previsto nel presente articolo. 2. A decorrere dal 31 dicembre 2007, il fondo di cui all'art. 43, comma 2, lettera c) primo periodo del CCNL 7 ottobre 1996, ivi inclusi i successivi incrementi previsti dai contratti collettivi nazionali, e' ulteriormente incrementato di un importo pari allo 0,22% del monte salari riferito all'anno 2005 relativo al personale di cui al presente capo. Dalla medesima decorrenza e a valere su tali risorse la misura dell'indennita' di ente annuale e' incrementata negli importi indicati nella tabella D. 3. Le restanti risorse di cui all'art. 10 alimentano il fondo per la produttivita' collettiva di cui all'art. 43, comma 2, lettera e) del CCNL 7 ottobre 1996.