(Allegato-art. 12)
                              Art. 12. 
 
                       Ricercatori e tecnologi 
 
   1. I ricercatori e i tecnologi costituiscono risorse  fondamentali
per il perseguimento degli obiettivi degli Enti. In relazione a  cio'
rappresentano  una  risorsa  professionale  dotata  di  autonomia   e
responsabilita', nel rispetto della potesta' regolamentare degli Enti
e vanno pienamente  coinvolti  in  tutte  le  sedi  previste  per  la
definizione degli obiettivi di ricerca. 
   2. Gli Enti dovranno tenere conto  del  ruolo  dei  ricercatori  e
tecnologi favorendone la presenza negli organi  di  governo  e/o  nei
consigli  scientifici  degli  Enti  medesimi  anche   attraverso   la
revisione, con le modalita' previste dai rispettivi ordinamenti,  dei
propri regolamenti. 
   3. Negli Enti in cui non si verifichino le condizioni  di  cui  al
precedente comma e' consentita la costituzione di organi elettivi, di
ricercatori e tecnologi, a carattere consultivo con le  modalita'  di
cui al comma 2. 
   4. In applicazione del decreto legislativo n. 165/2001,  art.  15,
comma 2,  il  personale  ricercatore  e  tecnologo  non  puo'  essere
gerarchicamente subordinato alla dirigenza di  cui  all'art.  19  del
citato decreto legislativo per quanto  attiene  alla  gestione  della
ricerca e/o delle attivita' tecnico-scientifiche.