Art. 12. Ricercatori e tecnologi 1. I ricercatori e i tecnologi costituiscono risorse fondamentali per il perseguimento degli obiettivi degli Enti. In relazione a cio' rappresentano una risorsa professionale dotata di autonomia e responsabilita', nel rispetto della potesta' regolamentare degli Enti e vanno pienamente coinvolti in tutte le sedi previste per la definizione degli obiettivi di ricerca. 2. Gli Enti dovranno tenere conto del ruolo dei ricercatori e tecnologi favorendone la presenza negli organi di governo e/o nei consigli scientifici degli Enti medesimi anche attraverso la revisione, con le modalita' previste dai rispettivi ordinamenti, dei propri regolamenti. 3. Negli Enti in cui non si verifichino le condizioni di cui al precedente comma e' consentita la costituzione di organi elettivi, di ricercatori e tecnologi, a carattere consultivo con le modalita' di cui al comma 2. 4. In applicazione del decreto legislativo n. 165/2001, art. 15, comma 2, il personale ricercatore e tecnologo non puo' essere gerarchicamente subordinato alla dirigenza di cui all'art. 19 del citato decreto legislativo per quanto attiene alla gestione della ricerca e/o delle attivita' tecnico-scientifiche.