(Allegato-art. 13)
                              Art. 13. 
 
     Aumenti della retribuzione base per ricercatori e tecnologi 
 
   1. Gli  stipendi  dei  ricercatori  e  tecnologi,  come  stabiliti
dall'art. 6 del CCNL del 7 aprile 2006, biennio economico  2004-2005,
sono incrementati per ciascun  livello  e  fascia  stipendiale  degli
importi  mensili  lordi,  per  tredici  mensilita',  indicati   nella
allegata tabella E, alle scadenze ivi previste. 
   2.  Gli  importi  annui  lordi  degli  stipendi  e   delle   fasce
stipendiali  risultanti   dall'applicazione   del   comma   1,   sono
rideterminati nelle misure ed alle scadenze stabilite dalla  allegata
tabella F. 
   3. Gli incrementi di cui  al  comma  1  comprendono  ed  assorbono
l'indennita' di vacanza  contrattuale  corrisposta,  per  il  biennio
2006-2007, ai sensi dell'art. 2, comma 35, della  legge  22  dicembre
2008, n. 203.