Art. 13. Aumenti della retribuzione base per ricercatori e tecnologi 1. Gli stipendi dei ricercatori e tecnologi, come stabiliti dall'art. 6 del CCNL del 7 aprile 2006, biennio economico 2004-2005, sono incrementati per ciascun livello e fascia stipendiale degli importi mensili lordi, per tredici mensilita', indicati nella allegata tabella E, alle scadenze ivi previste. 2. Gli importi annui lordi degli stipendi e delle fasce stipendiali risultanti dall'applicazione del comma 1, sono rideterminati nelle misure ed alle scadenze stabilite dalla allegata tabella F. 3. Gli incrementi di cui al comma 1 comprendono ed assorbono l'indennita' di vacanza contrattuale corrisposta, per il biennio 2006-2007, ai sensi dell'art. 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.