(Allegato-art. 14)
                              Art. 14. 
 
         Effetti nuovi stipendi per ricercatori e tecnologi 
 
   1. Nei confronti del personale cessato o che cessera' dal servizio
con diritto a pensione nel periodo di vigenza del presente contratto,
gli  incrementi  di  cui  al  precedente   articolo   hanno   effetto
integralmente, alle scadenze e negli importi previsti nella tabella E
ai fini della determinazione  del  trattamento  di  quiescenza.  Agli
effetti dell'indennita'  premio  di  fine  servizio,  dell'indennita'
sostitutiva del preavviso, nonche' di quella prevista dall'art.  2122
del codice civile, si considerano solo  gli  scaglionamenti  maturati
alla data di cessazione del rapporto. 
   2. Salvo diversa ed espressa previsione del CCNL,  gli  incrementi
dello stipendio previsti  dal  presente  CCNL  hanno  effetto,  dalle
singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico  per
la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un  espresso
rinvio allo stipendio. 
   3. Resta confermato quanto previsto dall'art.  17,  comma  4,  del
CCNL 7 aprile 2006.