Art. 14. Effetti nuovi stipendi per ricercatori e tecnologi 1. Nei confronti del personale cessato o che cessera' dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza del presente contratto, gli incrementi di cui al precedente articolo hanno effetto integralmente, alle scadenze e negli importi previsti nella tabella E ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza. Agli effetti dell'indennita' premio di fine servizio, dell'indennita' sostitutiva del preavviso, nonche' di quella prevista dall'art. 2122 del codice civile, si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto. 2. Salvo diversa ed espressa previsione del CCNL, gli incrementi dello stipendio previsti dal presente CCNL hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un espresso rinvio allo stipendio. 3. Resta confermato quanto previsto dall'art. 17, comma 4, del CCNL 7 aprile 2006.