(Allegato-art. 17)
                              Art. 17. 
 
                      Aspettativa senza assegni 
 
   1. All'art. 13 del CCNL 21 febbraio 2002 e' aggiunto  il  seguente
comma: 
   «2. Al dipendente con rapporto di  lavoro  a  tempo  indeterminato
possono essere concessi a domanda, compatibilmente  con  le  esigenze
organizzative  o  di  servizio,  nell'ambito  del  5%  dell'organico,
periodi di aspettativa per un anno senza assegni e  senza  decorrenza
di anzianita' per realizzare l'esperienza di  una  diversa  attivita'
lavorativa o per il tempo necessario a superare un periodo di prova».