Art. 17. Aspettativa senza assegni 1. All'art. 13 del CCNL 21 febbraio 2002 e' aggiunto il seguente comma: «2. Al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato possono essere concessi a domanda, compatibilmente con le esigenze organizzative o di servizio, nell'ambito del 5% dell'organico, periodi di aspettativa per un anno senza assegni e senza decorrenza di anzianita' per realizzare l'esperienza di una diversa attivita' lavorativa o per il tempo necessario a superare un periodo di prova».