Art. 20. Relazioni sindacali 1. L'art. 28, comma 3, del CCNL sottoscritto il 7 aprile 2006 e' modificato con l'aggiunta delle seguenti lettere q) ed r): «q) criteri per l'utilizzo, da parte delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL, della posta elettronica dell'ente; r) criteri generali per l'utilizzazione delle risorse che confluiscono nel fondo di cui all'art. 19 del presente CCNL; ». 2. L'art. 31, comma 4, del CCNL sottoscritto il 7 aprile 2006 e' modificato con l'aggiunta delle seguente lettera: «h) utilizzazione delle risorse derivanti dall'attuazione dell'art. 19 del presente CCNL». 3. Gli Enti sono tenuti a trasmettere mensilmente, per via telematica, all'indirizzo di posta elettronica, indicato da ciascuna Organizzazioni sindacali, gli elenchi nominativi dei propri iscritti, comprensivi dei dati di interesse per le Organizzazioni sindacali medesime.