(Allegato-art. 23)
                              Art. 23. 
 
       Disposizione transitoria per lo sviluppo professionale 
 
   1. Gli Enti che rilevino al proprio interno  carenti  opportunita'
di sviluppo professionale possono attivare, per una sola volta e  nei
limiti  del   50%   della   disponibilita'   complessiva,   procedure
concorsuali di selezione interna  per  l'accesso  al  terzo  livello,
indette ai sensi dell'art. 15, comma 4, del CCNL del 7  aprile  2006,
cui possono partecipare propri  dipendenti  appartenenti  ai  profili
immediatamente inferiori in possesso di tutti i  requisiti  richiesti
per l'accesso dall'esterno secondo quanto espressamente indicato  nel
citato comma 4. 
   2. Le procedure concorsuali di cui al comma  1  debbono  svolgersi
nel rispetto delle disposizioni legislative in materia di accesso ed,
in ogni caso, in coerenza con i principi  richiamati  dalle  sentenze
della Corte costituzionale n. 1/99 e n. 194/2002. 
   3. E' mantenuto ad personam un assegno, con natura di  trattamento
accessorio e riassorbibile  con  i  futuri  miglioramenti  economici,
commisurato all'eventuale maggior importo percepito  nel  profilo  di
provenienza  relativamente   ai   trattamenti   economici   fissi   e
continuativi e con carattere di generalita'.