Art. 23. Disposizione transitoria per lo sviluppo professionale 1. Gli Enti che rilevino al proprio interno carenti opportunita' di sviluppo professionale possono attivare, per una sola volta e nei limiti del 50% della disponibilita' complessiva, procedure concorsuali di selezione interna per l'accesso al terzo livello, indette ai sensi dell'art. 15, comma 4, del CCNL del 7 aprile 2006, cui possono partecipare propri dipendenti appartenenti ai profili immediatamente inferiori in possesso di tutti i requisiti richiesti per l'accesso dall'esterno secondo quanto espressamente indicato nel citato comma 4. 2. Le procedure concorsuali di cui al comma 1 debbono svolgersi nel rispetto delle disposizioni legislative in materia di accesso ed, in ogni caso, in coerenza con i principi richiamati dalle sentenze della Corte costituzionale n. 1/99 e n. 194/2002. 3. E' mantenuto ad personam un assegno, con natura di trattamento accessorio e riassorbibile con i futuri miglioramenti economici, commisurato all'eventuale maggior importo percepito nel profilo di provenienza relativamente ai trattamenti economici fissi e continuativi e con carattere di generalita'.