(Allegato-art. 27)
                              Art. 27. 
 
                   Aumenti della retribuzione base 
 
   1. Gli stipendi tabellari, come stabiliti  dall'art.  2  del  CCNL
ENEA  del  20  dicembre  2006,  biennio  economico  2004-2005,   sono
incrementati degli importi mensili  lordi,  per  tredici  mensilita',
indicati nell'allegata tabella H, alle scadenze ivi previste. 
   2.  Gli  importi  annui  degli   stipendi   tabellari   risultanti
dall'applicazione del comma 1, sono  rideterminati  nelle  misure  ed
alle scadenze stabilite dall'allegata tabella I. 
   3. Gli incrementi di cui  al  comma  1  comprendono  ed  assorbono
l'indennita' di vacanza  contrattuale  corrisposta,  per  il  biennio
2006-2007, ai sensi dell'art. 2, comma 35, della  legge  22  dicembre
2008, n. 203.