(Allegato-art. 29)
                              Art. 29. 
 
Integrazione delle risorse per le politiche di sviluppo del personale
                       e per la produttivita' 
 
   1. Le risorse per le politiche di sviluppo del personale e per  la
produttivita' di cui all'art. 5 del CCNL ENEA del 20  dicembre  2006,
biennio economico 2004-2005, sono incrementate  a  decorrere  dal  1°
dicembre 2007 di un importo pari allo 0,5% del monte salari  riferito
all'anno 2005 relativo al personale di cui al presente capo (2/13 per
l'anno 2007). 
   2.  A  decorrere  dal  31  dicembre  2007,  ed  a   valere   sulle
disponibilita' indicate dal comma 1, una quota pari  allo  0,11%  del
monte salari riferito all'anno 2005 relativo al personale di  cui  al
presente capo e'  finalizzata  all'indennita'  di  ente  annuale.  La
medesima indennita' e' conseguentemente  incrementata  degli  importi
indicati nella tabella L. 
   3.  A  decorrere  dal  1°  dicembre  2007,  ed  a   valere   sulle
disponibilita' indicate dal comma 1, una quota pari  allo  0,24%  del
monte salari riferito all'anno 2005 relativo al personale di  cui  al
presente capo  e'  finalizzata  all'E.A.R.  Il  medesimo  trattamento
economico e' conseguentemente  incrementato  degli  importi  indicati
nella tabella M.