Art. 29. Integrazione delle risorse per le politiche di sviluppo del personale e per la produttivita' 1. Le risorse per le politiche di sviluppo del personale e per la produttivita' di cui all'art. 5 del CCNL ENEA del 20 dicembre 2006, biennio economico 2004-2005, sono incrementate a decorrere dal 1° dicembre 2007 di un importo pari allo 0,5% del monte salari riferito all'anno 2005 relativo al personale di cui al presente capo (2/13 per l'anno 2007). 2. A decorrere dal 31 dicembre 2007, ed a valere sulle disponibilita' indicate dal comma 1, una quota pari allo 0,11% del monte salari riferito all'anno 2005 relativo al personale di cui al presente capo e' finalizzata all'indennita' di ente annuale. La medesima indennita' e' conseguentemente incrementata degli importi indicati nella tabella L. 3. A decorrere dal 1° dicembre 2007, ed a valere sulle disponibilita' indicate dal comma 1, una quota pari allo 0,24% del monte salari riferito all'anno 2005 relativo al personale di cui al presente capo e' finalizzata all'E.A.R. Il medesimo trattamento economico e' conseguentemente incrementato degli importi indicati nella tabella M.