Art. 4. Opportunita' di sviluppo professionale per il personale 1. Al testo dell'art. 8 del CCNL sottoscritto il 7 aprile 2006, quadriennio 2002-2005, sono apportate le seguenti modifiche: a) per le progressioni i cui effetti decorrono successivamente al 31 dicembre 2009, il comma 1 e' cosi' sostituito: «1. Le anzianita' di servizio di cui all'art. 13, comma 3, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 171/1991 sono ricondotte rispettivamente ad anni quattro e tre»; b) il comma 3 e' sostituito dal seguente comma: «3. Le progressioni economiche di cui all'art. 53 comma 2, del CCNL 21 febbraio 2002 si realizzano mediante l'attribuzione di tre successive posizioni economiche, ciascuna delle quali conseguente a distinta procedura selettiva attuata secondo i criteri indicati nei successivi commi. Ai fini della partecipazione alla procedura selettiva per l'attribuzione delle posizioni economiche, gli interessati debbono aver maturato un'anzianita' di servizio di quattro anni nel livello di appartenenza o nella posizione economica inferiore. La tabella di cui al comma 1 dell'art. 53 del CCNL 21 febbraio 2002 deve intendersi comprensiva delle ex qualifiche del ruolo ad esaurimento e di cui all'art. 15 della legge n. 88/1989. Al personale appartenente a tali ex qualifiche, gli Enti conferiranno incarichi comportanti particolari responsabilita'». 2. Gli importi delle progressioni economiche di cui al presente articolo sono definiti nelle misure indicate nella tabella C e continuano ad essere corrisposti nell'ambito delle risorse ad esse dedicate ai sensi degli articoli 10 e 11. 3. Ai soli fini delle progressioni previste dagli articoli 53 e 54 del CCNL del 21 febbraio 2002, i periodi di anzianita' ivi indicati comprendono anche il servizio prestato a tempo determinato nello stesso ente e nel medesimo profilo.