(Allegato-art. 4)
                               Art. 4. 
 
       Opportunita' di sviluppo professionale per il personale 
 
   1. Al testo dell'art. 8 del CCNL sottoscritto il  7  aprile  2006,
quadriennio 2002-2005, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) per le progressioni i cui effetti decorrono successivamente al
31 dicembre 2009, il comma 1 e' cosi' sostituito: 
    «1. Le anzianita' di  servizio  di  cui  all'art.  13,  comma  3,
lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica  n.  171/1991
sono ricondotte rispettivamente ad anni quattro e tre»; 
    b) il comma 3 e' sostituito dal seguente comma: 
    «3. Le progressioni economiche di cui all'art. 53  comma  2,  del
CCNL 21 febbraio 2002 si realizzano mediante  l'attribuzione  di  tre
successive posizioni economiche, ciascuna delle quali  conseguente  a
distinta procedura selettiva attuata secondo i criteri  indicati  nei
successivi  commi.  Ai  fini  della  partecipazione  alla   procedura
selettiva  per  l'attribuzione  delle   posizioni   economiche,   gli
interessati  debbono  aver  maturato  un'anzianita'  di  servizio  di
quattro anni nel livello di appartenenza o nella posizione  economica
inferiore. La tabella di cui al comma 1  dell'art.  53  del  CCNL  21
febbraio 2002 deve intendersi comprensiva  delle  ex  qualifiche  del
ruolo ad esaurimento e di cui all'art. 15 della legge n. 88/1989.  Al
personale appartenente a tali ex qualifiche,  gli  Enti  conferiranno
incarichi comportanti particolari responsabilita'». 
   2. Gli importi delle progressioni economiche di  cui  al  presente
articolo sono definiti  nelle  misure  indicate  nella  tabella  C  e
continuano ad essere corrisposti nell'ambito delle  risorse  ad  esse
dedicate ai sensi degli articoli 10 e 11. 
   3. Ai soli fini delle progressioni previste dagli articoli 53 e 54
del CCNL del 21 febbraio 2002, i periodi di anzianita'  ivi  indicati
comprendono anche il servizio  prestato  a  tempo  determinato  nello
stesso ente e nel medesimo profilo.