(Allegato-art. 8)
                               Art. 8. 
 
                   Aumenti della retribuzione base 
 
   1. Gli stipendi tabellari, come stabiliti dall'art. 2 del CCNL del
7 aprile 2006, biennio economico 2004-2005, sono  incrementati  degli
importi mensili lordi, per tredici mensilita', indicati nell'allegata
tabella A, alle scadenze ivi previste. 
   2.  Gli  importi  annui  degli   stipendi   tabellari   risultanti
dall'applicazione del comma 1, sono  rideterminati  nelle  misure  ed
alle scadenze stabilite dall'allegata tabella B. 
   3. Gli incrementi di cui  al  comma  1  comprendono  ed  assorbono
l'indennita' di vacanza  contrattuale  corrisposta,  per  il  biennio
2006-2007, ai sensi dell'art. 2, comma 35, della  legge  22  dicembre
2008, n. 203.