(Allegato-art. 10)
                              Art. 10. 
 
                       Effetti nuovi stipendi 
 
   1. Le misure degli stipendi risultanti dall'applicazione dell'art.
9 sono utili ai fini della tredicesima mensilita', dei trattamenti di
previdenza e di quiescenza, dell'equo indennizzo  e  sono  assunte  a
base ai fini delle ritenute previdenziali e assistenziali e  relativi
contributi nonche' della determinazione della misura  dei  contributi
di riscatto. Resta fermo quanto previsto dall'art. 1, comma 210 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266. 
   2. I benefici economici risultanti dall'applicazione  dell'art.  9
sono  computati  ai  fini  previdenziali,  secondo  gli   ordinamenti
vigenti,  alle  scadenze  e  negli  importi  previsti  dal   medesimo
articolo, nei confronti del personale comunque cessato dal  servizio,
con diritto a pensione, nel periodo di vigenza economica del presente
contratto.  Agli  effetti   del   trattamento   di   fine   servizio,
dell'indennita' sostitutiva del preavviso, nonche' di quella prevista
dall'art. 2122 del codice civile, si  considerano  solo  gli  aumenti
maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro. 
   3. Resta confermato quanto previsto dall'art. 3, comma 3, del CCNL
20 dicembre 2006.