Art. 11. Integrazione delle risorse per le politiche di sviluppo del personale e per la produttivita' 1. Le risorse per le politiche di sviluppo del personale e per la produttivita' saranno integrate sulla base di apposite disposizioni di legge, come segue: il recupero, entro il 30 giugno 2009 e con le modalita' previste dall'art. 61, comma 17 del decreto-legge n. 112, del 25 giugno 2008 convertito nella legge n. 133 del 2008, delle risorse derivanti dai tagli ai fondi di ente di cui all'art. 67, comma 5, dalle citate disposizioni legislative; l'utilizzo di quota parte delle risorse eventualmente derivanti dai risparmi aggiuntivi previsti dal comma 34 dell'art. 2, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, rispetto a quelli gia' considerati ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica o comunque destinati a tale scopo in forza di una specifica disposizione normativa, realizzati per effetto di processi amministrativi di razionalizzazione e riduzione dei costi di funzionamento dell'amministrazione, che possono essere destinate al finanziamento della contrattazione integrativa, a seguito di verifica semestrale effettuata dal Ministro della pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 2, comma 33 della medesima legge.