(Allegato-art. 11)
                              Art. 11. 
 
Integrazione delle risorse per le politiche di sviluppo del personale
                       e per la produttivita' 
 
   1. Le risorse per le politiche di sviluppo del personale e per  la
produttivita' saranno integrate sulla base di  apposite  disposizioni
di legge, come segue: 
    il recupero, entro il 30 giugno 2009 e con le modalita'  previste
dall'art. 61, comma 17 del decreto-legge n. 112, del 25  giugno  2008
convertito nella legge n. 133 del 2008, delle risorse  derivanti  dai
tagli ai fondi di ente di cui all'art.  67,  comma  5,  dalle  citate
disposizioni legislative; 
    l'utilizzo di quota parte delle risorse  eventualmente  derivanti
dai risparmi aggiuntivi previsti dal  comma  34  dell'art.  2,  della
legge 22 dicembre 2008, n. 203, rispetto a quelli gia' considerati ai
fini del miglioramento dei  saldi  di  finanza  pubblica  o  comunque
destinati a  tale  scopo  in  forza  di  una  specifica  disposizione
normativa, realizzati  per  effetto  di  processi  amministrativi  di
razionalizzazione   e   riduzione   dei   costi   di    funzionamento
dell'amministrazione, che possono essere destinate  al  finanziamento
della contrattazione integrativa, a seguito  di  verifica  semestrale
effettuata   dal   Ministro   della   pubblica   amministrazione    e
l'innovazione, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, ai sensi dell'art. 2, comma 33 della medesima legge.