Art. 12. Previdenza complementare 1. All'art. 22 del CCNL 7 aprile 2006, quadriennio normativo 2002-2005, e' aggiunto il seguente comma: «4. La quota di contribuzione da porre a carico, in misura paritetica, del datore di lavoro e del dipendente, da destinare al predetto fondo, e' determinata nella misura dell'1% sull'ammontare dei compensi presi a base di calcolo per la determinazione del TFR, secondo quanto previsto dall'art. 4 del gia' richiamato accordo quadro nazionale 29 luglio 1999. Per le spese di avvio dell'istituendo fondo si applicano le disposizioni vigenti ed in particolare l'art. 8 della legge 27 febbraio 2009, n. 14.».