(Allegato-art. 6)
                               Art. 6. 
 
        Utilizzo delle risorse per il trattamento accessorio 
 
   1. Sono confermate le risorse e le modalita' di suddivisione delle
stesse, gia' destinate  agli  istituti  del  trattamento  accessorio,
sulla base di quanto stabilito dall'art. 43, comma 2 del CCNL  del  7
ottobre 1996  e  dalle  successive  disposizioni  contrattuali  salvo
quanto espressamente previsto nel presente articolo. 
   2. A decorrere dal 1° gennaio 2009, il fondo di cui  all'art.  43,
comma 2, lettera c) primo  periodo  del  CCNL  7  ottobre  1996,  ivi
inclusi i successivi incrementi  previsti  dai  contratti  collettivi
nazionali, e' ulteriormente incrementato  di  un  importo  pari  allo
0,28% del monte salari riferito all'anno 2007 relativo  al  personale
di cui al presente capo. Dalla medesima decorrenza e a valere su tali
risorse la misura dell'indennita' di  ente  annuale  e'  incrementata
negli importi indicati nella tabella C. 
   3. I fondi per i trattamenti accessori  di  ciascun  ente  saranno
integrati sulla base di apposite disposizioni di legge, come segue: 
    il recupero, entro il 30 giugno 2009 e con le modalita'  previste
dall'art. 61, comma 17 del decreto-legge n. 112 del  25  giugno  2008
convertito nella legge n. 133 del 2008, delle risorse  derivanti  dai
tagli ai fondi di ente di cui all'art.  67,  comma  5,  dalle  citate
disposizioni legislative; 
    l'utilizzo di quota parte delle risorse  eventualmente  derivanti
dai risparmi aggiuntivi previsti dal  comma  34  dell'art.  2,  della
legge 22 dicembre 2008, n. 203, rispetto a quelli gia' considerati ai
fini del miglioramento dei  saldi  di  finanza  pubblica  o  comunque
destinati a  tale  scopo  in  forza  di  una  specifica  disposizione
normativa, realizzati  per  effetto  di  processi  amministrativi  di
razionalizzazione   e   riduzione   dei   costi   di    funzionamento
dell'amministrazione, che possono essere destinate  al  finanziamento
della contrattazione integrativa, a seguito  di  verifica  semestrale
effettuata   dal   Ministro   della   pubblica   amministrazione    e
l'innovazione, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, ai sensi dell'art. 2, comma 33 della medesima legge.