Art. 6. Utilizzo delle risorse per il trattamento accessorio 1. Sono confermate le risorse e le modalita' di suddivisione delle stesse, gia' destinate agli istituti del trattamento accessorio, sulla base di quanto stabilito dall'art. 43, comma 2 del CCNL del 7 ottobre 1996 e dalle successive disposizioni contrattuali salvo quanto espressamente previsto nel presente articolo. 2. A decorrere dal 1° gennaio 2009, il fondo di cui all'art. 43, comma 2, lettera c) primo periodo del CCNL 7 ottobre 1996, ivi inclusi i successivi incrementi previsti dai contratti collettivi nazionali, e' ulteriormente incrementato di un importo pari allo 0,28% del monte salari riferito all'anno 2007 relativo al personale di cui al presente capo. Dalla medesima decorrenza e a valere su tali risorse la misura dell'indennita' di ente annuale e' incrementata negli importi indicati nella tabella C. 3. I fondi per i trattamenti accessori di ciascun ente saranno integrati sulla base di apposite disposizioni di legge, come segue: il recupero, entro il 30 giugno 2009 e con le modalita' previste dall'art. 61, comma 17 del decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008 convertito nella legge n. 133 del 2008, delle risorse derivanti dai tagli ai fondi di ente di cui all'art. 67, comma 5, dalle citate disposizioni legislative; l'utilizzo di quota parte delle risorse eventualmente derivanti dai risparmi aggiuntivi previsti dal comma 34 dell'art. 2, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, rispetto a quelli gia' considerati ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica o comunque destinati a tale scopo in forza di una specifica disposizione normativa, realizzati per effetto di processi amministrativi di razionalizzazione e riduzione dei costi di funzionamento dell'amministrazione, che possono essere destinate al finanziamento della contrattazione integrativa, a seguito di verifica semestrale effettuata dal Ministro della pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 2, comma 33 della medesima legge.