Art. 7. Aumenti della retribuzione base 1. Gli stipendi dei ricercatori e tecnologi, come stabiliti dall'art. 13, del CCNL 2006-2009, biennio economico 2006-2007, sono incrementati per ciascun livello e fascia stipendiale degli importi mensili lordi, per tredici mensilita', indicati nella allegata tabella D, alle scadenze ivi previste. 2. Gli importi annui lordi degli stipendi e delle fasce stipendiali risultanti dall'applicazione del comma 1, sono rideterminati nelle misure e alle scadenze stabilite dalla allegata tabella E. 3. Gli incrementi di cui al comma 1 comprendono ed assorbono l'indennita' di vacanza contrattuale, corrisposta, per il biennio 2008-2009, ai sensi dell'art. 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203. 4. A decorrere dal 1° gennaio 2009 gli intervalli di tempo per poter accedere alla fasce stipendiali successive sono rimodulati secondo quanto indicato nella medesima tabella E.