(Allegato-art. 7)
                               Art. 7. 
 
                   Aumenti della retribuzione base 
 
   1. Gli  stipendi  dei  ricercatori  e  tecnologi,  come  stabiliti
dall'art. 13, del CCNL 2006-2009, biennio economico  2006-2007,  sono
incrementati per ciascun livello e fascia stipendiale  degli  importi
mensili  lordi,  per  tredici  mensilita',  indicati  nella  allegata
tabella D, alle scadenze ivi previste. 
   2.  Gli  importi  annui  lordi  degli  stipendi  e   delle   fasce
stipendiali  risultanti   dall'applicazione   del   comma   1,   sono
rideterminati nelle misure e alle scadenze stabilite  dalla  allegata
tabella E. 
   3. Gli incrementi di cui  al  comma  1  comprendono  ed  assorbono
l'indennita' di vacanza contrattuale,  corrisposta,  per  il  biennio
2008-2009, ai sensi dell'art. 2, comma 35, della  legge  22  dicembre
2008, n. 203. 
   4. A decorrere dal 1° gennaio 2009 gli  intervalli  di  tempo  per
poter accedere alla  fasce  stipendiali  successive  sono  rimodulati
secondo quanto indicato nella medesima tabella E.