Art. 9. Aumenti della retribuzione base 1. Gli stipendi tabellari, come stabiliti dall'art. 27 del CCNL 2006-2009, biennio economico 2006-2007, sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilita', indicati nell'allegata tabella F, alle scadenze ivi previste. 2. Gli importi annui degli stipendi tabellari risultanti dall'applicazione del comma 1, sono rideterminati nelle misure ed alle scadenze stabilite dall'allegata tabella G. 3. Gli incrementi di cui al comma 1 comprendono ed assorbono l'indennita' di vacanza contrattuale corrisposta, per il biennio 2008-2009, ai sensi dell'art. 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.