Art. 2. Gli oneri di servizio pubblico di cui all'art. 1 diverranno obbligatori dal 180° giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea della nota informativa della Commissione europea, prevista dall'art. 16 par. 4 secondo comma del regolamento (CE) n. 1008/2008.