Art. 2.



  Gli  oneri  di  servizio  pubblico  di  cui  all'art.  1 diverranno
obbligatori  dal  180°  giorno  successivo alla data di pubblicazione
nella  Gazzetta  Ufficiale dell'Unione Europea della nota informativa
della Commissione europea, prevista dall'art. 16 par. 4 secondo comma
del regolamento (CE) n. 1008/2008.