Art. 5. Con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti viene concesso al vettore aggiudicatario della gara di cui all'art. 3, il diritto di esercitare il servizio aereo di linea sulle rotte Crotone-Roma Fiumicino e viceversa, Crotone-Milano Linate e viceversa, e viene altresi' approvata la convenzione tra l'ENAC e il vettore stesso per regolamentare tale servizio. Il decreto ministeriale di cui al comma precedente e' sottoposto al visto degli Organi di controllo del medesimo Ministero.