Art. 5.



  Con  successivo  decreto  del  Ministro  delle infrastrutture e dei
trasporti  viene concesso al vettore aggiudicatario della gara di cui
all'art. 3, il diritto di esercitare il servizio aereo di linea sulle
rotte  Crotone-Roma  Fiumicino  e  viceversa, Crotone-Milano Linate e
viceversa,  e viene altresi' approvata la convenzione tra l'ENAC e il
vettore stesso per regolamentare tale servizio.
  Il decreto ministeriale di cui al comma precedente e' sottoposto al
visto degli Organi di controllo del medesimo Ministero.