Art. 2.


             Aiuto finanziario nazionale per l'anno 2008


  1.  Ai sensi dell'art. 103-sexies del regolamento (CE) n. 1234/2007
e  dell'art.  93  del  regolamento  (CE) n. 1580/2007, le regioni con
livello  di  organizzazione  inferiore  al  20% sono il Friuli-Venzia
Giulia,  le  Marche, la Toscana, la Campania, la Puglia, la Sicilia e
la Sardegna.
  2.  L'aiuto finanziario nazionale previsto dall'art. 103-sexies del
regolamento  (CE)  n.  1234/2007,  e' concesso, per l'anno 2008, alle
organizzazioni  di  produttori  che  hanno  prodotto apposita domanda
entro il 20 dicembre 2008, in conformita' alla circolare ministeriale
n.  5600 del 4 dicembre 2008 e che soddisfano le condizioni di cui ai
successivi commi 3, 4 , 5 e 6.
  3.   Le  organizzazioni  di  produttori  devono  risultare  incluse
nell'elenco  allegato alla nota 13 ottobre 2008, n. 3922-ATPO, con la
quale  e'  stata  richiesta alla Commissione europea l'autorizzazione
alla  concessione,  per l'anno 2008, dell'aiuto finanziario nazionale
alle organizzazioni di produttori per le Regioni di cui al comma 1.
  4.  Le organizzazioni di produttori richiedenti l'aiuto finanziario
nazionale  per  il 2008, entro i limiti autorizzati dalla Commissione
europea,  devono  avere presentato entro il 15 febbraio 2009, domanda
di  aiuto  ai  sensi dell'art. 70, del regolamento (CE) n. 1580/2007,
eventualmente  indicando  l'importo  per  il  quale  e' stata chiesta
l'autorizzazione  ad  effettuare  la  spesa  entro il 30 aprile 2009,
conformemente   alle  condizioni  stabilite,  dal  paragrafo  3,  dal
medesimo art. 70.
  5.  L'aiuto  finanziario nazionale concesso per il 2008 in aggiunta
al  fondo  di  esercizio  del  medesimo  anno  non puo' in alcun modo
sostituire i contributi di competenza dei soci.
  6.  Gli Organismi pagatori, verificata la sussistenza dei requisiti
richiesti   e   accertato  il  rispetto  delle  condizioni  previste,
provvederanno  all'erogazione  dell'aiuto finanziario nazionale entro
il  15  ottobre  2009,  in  conformita'  agli articoli da 70 a 73 del
regolamento (CE) n. 1580/2007, salvo i casi di applicazione dell'art.
116, paragrafo 2, del medesimo regolamento.
  7.  L'Agea assicura gli adempimenti di cui al decreto del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  I.G.R.U.E  26  febbraio 2009, n.
3/2009,  richiamato  nelle premesse, secondo le modalita' e i termini
ivi indicati.
  8.  Il  Ministero  delle  politiche agricole alimentari e forestali
provvedera',   entro  il  1°  gennaio  2010,  a  formulare  specifica
richiesta alla Commissione europea di rimborso dell'aiuto finanziario
nazionale  effettivamente  erogato  nelle  regioni aventi diritto, ai
sensi  del paragrafo 1, dell'art. 103-sexies, del regolamento (CE) n.
1234/2007.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione  e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 15 aprile 2009

                                                   Il Ministro : Zaia

Registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 2009
Ufficio  di  controllo atti dei Ministeri delle attivita' produttive,
   registro n. 1, foglio n. 387