Art. 2. Aiuto finanziario nazionale per l'anno 2008 1. Ai sensi dell'art. 103-sexies del regolamento (CE) n. 1234/2007 e dell'art. 93 del regolamento (CE) n. 1580/2007, le regioni con livello di organizzazione inferiore al 20% sono il Friuli-Venzia Giulia, le Marche, la Toscana, la Campania, la Puglia, la Sicilia e la Sardegna. 2. L'aiuto finanziario nazionale previsto dall'art. 103-sexies del regolamento (CE) n. 1234/2007, e' concesso, per l'anno 2008, alle organizzazioni di produttori che hanno prodotto apposita domanda entro il 20 dicembre 2008, in conformita' alla circolare ministeriale n. 5600 del 4 dicembre 2008 e che soddisfano le condizioni di cui ai successivi commi 3, 4 , 5 e 6. 3. Le organizzazioni di produttori devono risultare incluse nell'elenco allegato alla nota 13 ottobre 2008, n. 3922-ATPO, con la quale e' stata richiesta alla Commissione europea l'autorizzazione alla concessione, per l'anno 2008, dell'aiuto finanziario nazionale alle organizzazioni di produttori per le Regioni di cui al comma 1. 4. Le organizzazioni di produttori richiedenti l'aiuto finanziario nazionale per il 2008, entro i limiti autorizzati dalla Commissione europea, devono avere presentato entro il 15 febbraio 2009, domanda di aiuto ai sensi dell'art. 70, del regolamento (CE) n. 1580/2007, eventualmente indicando l'importo per il quale e' stata chiesta l'autorizzazione ad effettuare la spesa entro il 30 aprile 2009, conformemente alle condizioni stabilite, dal paragrafo 3, dal medesimo art. 70. 5. L'aiuto finanziario nazionale concesso per il 2008 in aggiunta al fondo di esercizio del medesimo anno non puo' in alcun modo sostituire i contributi di competenza dei soci. 6. Gli Organismi pagatori, verificata la sussistenza dei requisiti richiesti e accertato il rispetto delle condizioni previste, provvederanno all'erogazione dell'aiuto finanziario nazionale entro il 15 ottobre 2009, in conformita' agli articoli da 70 a 73 del regolamento (CE) n. 1580/2007, salvo i casi di applicazione dell'art. 116, paragrafo 2, del medesimo regolamento. 7. L'Agea assicura gli adempimenti di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - I.G.R.U.E 26 febbraio 2009, n. 3/2009, richiamato nelle premesse, secondo le modalita' e i termini ivi indicati. 8. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvedera', entro il 1° gennaio 2010, a formulare specifica richiesta alla Commissione europea di rimborso dell'aiuto finanziario nazionale effettivamente erogato nelle regioni aventi diritto, ai sensi del paragrafo 1, dell'art. 103-sexies, del regolamento (CE) n. 1234/2007. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 aprile 2009 Il Ministro : Zaia Registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 2009 Ufficio di controllo atti dei Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1, foglio n. 387