Art. 10. 1. Il MIUR potra' effettuare in qualsiasi momento controlli volti ad accertare il corretto svolgimento del progetto dal punto di vista tecnico-scientifico e l'esatto ammontare delle spese ammissibili realmente sostenute. A tale scopo il MIUR potra' avvalersi sia di esperti scientifici anche internazionali designati dalla Commissione FIRB, che, per gli aspetti di natura amministrativo-contabile, di apposita Commissione di accertamento finale di spesa, da istituire ai sensi dell'art. 5 della legge 22 novembre 2002, n. 268 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212). 2. Dell'esito delle valutazioni scientifiche ex post, rese pubbliche, si potra' tenere conto per eventuali successive assegnazioni di fondi. 3. Ogni unita' di ricerca e' tenuta a garantire al MIUR libero accesso a tutti i luoghi di svolgimento del progetto, rendendo disponibile tutta la documentazione richiesta. 4. Qualora si verifichi l'esistenza di situazioni illegittime, il MIUR si riserva il diritto di sospendere in qualsiasi momento le erogazioni di cui al precedente art. 9. 5. Qualora, infine, dalla documentazione prodotta e dalle verifiche e controlli eseguiti emergano gravi inadempimenti rispetto agli obblighi di cui al presente decreto, ovvero il sopraggiungere di cause di inammissibilita' per la concessione del contributo, il MIUR si riserva la facolta' di revocare il contributo stesso, procedendo al recupero delle somme eventualmente gia' accreditate. Ove applicabile, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 123/1998, tali somme saranno recuperate con le spese e gli interessi, e con l'applicazione eventuale della sanzione amministrativa pecuniaria (nella misura prevista dallo stesso art. 9 del decreto legislativo n. 123/1998), fatto salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni. Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controlloe pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 marzo 2009 Il direttore generale: Criscuoli