Art. 3.

  1.  Fatta  salva  la  necessita'  di coordinamento tra le unita' di
ricerca  afferenti  ad  ogni  singolo  progetto  (di  responsabilita'
esclusiva del coordinatore di progetto), ogni unita' di ricerca nello
svolgimento   delle   attivita'   di   propria   competenza   e   per
l'effettuazione  delle  relative spese, operera' in piena autonomia e
secondo  le  norme  di  legge e regolamentari vigenti, assumendone la
completa  responsabilita';  pertanto  il  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita'  e della ricerca (in seguito MIUR) restera' estraneo
ad  ogni  rapporto  comunque  nascente  con  terzi  in relazione allo
svolgimento  del  progetto  stesso,  e  sara'  totalmente  esente  da
responsabilita'   per  eventuali  danni  riconducibili  ad  attivita'
direttamente o indirettamente connesse col progetto.
  2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di
legge   e   regolamentari   non   saranno   riconosciuti  come  costi
ammissibili.