Art. 4. 1. Le attivita' connesse con la realizzazione di ciascun progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nel precedente art.1, fatta salva la possibilita' per il MIUR, in assenza di cause ostative, di concedere eventuali proroghe, su richiesta del coordinatore di progetto, nel limite di dodici mesi e per fondati motivi tecnico-scientifici o per cause comunque non imputabili ai soggetti beneficiari dei contributi.