Art. 4.

  1.  Le  attivita' connesse con la realizzazione di ciascun progetto
dovranno  concludersi entro il termine indicato nel precedente art.1,
fatta  salva  la  possibilita'  per  il  MIUR,  in  assenza  di cause
ostative,   di   concedere   eventuali  proroghe,  su  richiesta  del
coordinatore  di  progetto,  nel  limite di dodici mesi e per fondati
motivi  tecnico-scientifici  o  per  cause comunque non imputabili ai
soggetti beneficiari dei contributi.