Art. 5. 1. La decorrenza per l'ammissibilita' delle spese sostenute e' fissata convenzionalmente per tutti i progetti al 17 novembre 2008 data del decreto ministeriale n. 1277/Ric. di approvazione delle proposte della Commissione FIRB. 2. La data ultima per l'ammissibilita' delle spese e' fissata, per ogni singolo progetto, alla scadenza temporale determinata in base alla durata di cui all'art.1, ovvero, in caso di concessione di proroga, col termine indicato nel provvedimento di concessione della proroga stessa. Sono fatte salve le spese sostenute entro 60 giorni da tale data, purche' relative a titoli di spesa emessi entro la data di scadenza del progetto. 3. I costi sostenuti al di fuori dei limiti temporali sopra indicati non saranno riconosciuti come costi ammissibili.