Art. 5.

  1.  La  decorrenza  per  l'ammissibilita'  delle spese sostenute e'
fissata  convenzionalmente  per  tutti i progetti al 17 novembre 2008
data  del  decreto  ministeriale  n.  1277/Ric. di approvazione delle
proposte della Commissione FIRB.
  2.  La data ultima per l'ammissibilita' delle spese e' fissata, per
ogni  singolo  progetto,  alla scadenza temporale determinata in base
alla  durata  di  cui  all'art.1,  ovvero,  in caso di concessione di
proroga,  col termine indicato nel provvedimento di concessione della
proroga  stessa.  Sono fatte salve le spese sostenute entro 60 giorni
da tale data, purche' relative a titoli di spesa emessi entro la data
di scadenza del progetto.
  3.  I  costi  sostenuti  al  di  fuori  dei  limiti temporali sopra
indicati non saranno riconosciuti come costi ammissibili.