Art. 6.

  1.  I  soggetti  beneficiari  dei contributi non potranno apportare
autonomamente  varianti  tecnico-scientifiche sostanziali ai progetti
rimodulati,  con  cio'  intendendo  tutte  le  varianti che prevedano
l'inserimento  o l'eliminazione di interi pacchetti di lavoro, ovvero
ancora  la  significativa modifica degli stessi, tale da inficiare il
raggiungimento dei risultati attesi.
  2.  Tutte  le  varianti  tecnico-scientifiche  sostanziali dovranno
essere  preventivamente  sottoposte alla valutazione della competente
Commissione  di cui all'art. 3 del decreto ministeriale n. 378 del 26
marzo 2004 (in seguito Commissione FIRB), mediante apposita esplicita
richiesta che ne evidenzi le necessita' e le motivazioni di carattere
tecnico-scientifico,  da  inoltrare al MIUR da parte del coordinatore
di progetto. Con apposito successivo provvedimento il MIUR informera'
il  coordinatore  di  progetto  dell'accoglimento  della richiesta di
variante o dell'eventuale motivato rigetto.
  3.  I  costi  sostenuti  per  varianti  non autorizzate non saranno
riconosciuti come costi ammissibili.