Art. 9. 1. Per ciascuna unita' di ricerca appartenente ad universita' (statali e non statali), enti pubblici di ricerca od altri soggetti in possesso di un conto corrente di tesoreria unica, entro sessanta giorni dalla data del presente decreto il MIUR disporra' un'erogazione in anticipazione pari al 30% della quota di contributo di cui all'art. 1. 2. Le successive erogazioni aggiuntive (saldo escluso) saranno determinate in misura esattamente proporzionale ai livelli di spesa accertati per le attivita' di ricerca e per i contratti con giovani ricercatori e/o ricercatori di chiara fama internazionale, fino al raggiungimento (anticipo compreso) del 95% della quota di contributo di cui all'art. 1. 3. Per tutte le unita' di ricerca non appartenenti ai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, il contributo (saldo escluso) sara' invece erogato in rate annuali posticipate, determinate in misura esattamente proporzionale ai livelli di spesa accertati per le attivita' di ricerca e per i contratti con giovani ricercatori e/o ricercatori di chiara fama internazionale. Resta salva la possibilita', in caso di presentazione di idonea garanzia a favore del MIUR, di accedere, anche per tali unita' di ricerca, alle modalita' di erogazione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo. 4. Per tutte le unita' di ricerca afferenti ad imprese l'erogazione del contributo sara' altresi' subordinata alla verifica del rispetto delle condizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2007, (dichiarazione di cui all'art. 1, comma 1223 della legge 27 dicembre 2006, n. 296) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 160 del 12 luglio 2007), per l'assolvimento del cosidetto «impegno Deggendorf». 5. L'importo del saldo (ove spettante, e nei limiti della quota di contributo di cui all'art. 1) sara' determinato, dopo l'effettuazione delle necessarie verifiche tecnico-scientifiche ed amministrative sull'insieme di tutte le rendicontazioni presentate, sulla base del 70% dei costi effettivamente sostenuti ed accertati per le attivita' di ricerca e del 100% dei costi effettivamente sostenuti ed accertati per i contratti con giovani ricercatori e/o ricercatori di chiara fama internazionale. In particolare, qualora le somme precedentemente erogate risultino superiori al contributo effettivamente spettante, il MIUR procedera' al recupero delle somme erogate in eccedenza, anche attraverso l'escussione della eventuale garanzia o la compensazione su altre erogazioni o contributi assegnati o da assegnare ai medesimi soggetti in base ad altro titolo. Resta salva, peraltro, la possibilita' di eventuali compensazioni, anche all'interno dei singoli progetti, tra unita' di ricerca afferenti allo stesso soggetto giuridico. 6. Nei casi espressamente previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia» le erogazioni saranno comunque subordinate all'acquisizione della prescritta documentazione. Al riguardo, i beneficiari dei contributi dovranno trasmettere tempestivamente al MIUR (allegando, ove esistente, copia del CCIAA aggiornato) le delibere assembleari successive alla data del presente decreto comportanti modifiche dell'assetto societario (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fusioni, incorporazioni, liquidazioni volontarie, ecc.) o comunque variazioni dell'organo amministrativo; analogamente dovranno essere tempestivamente comunicate l'eventuale cessazione dell'attivita', l'insorgenza di procedure concorsuali, ecc.