Art. 9.

  1.  Per  ciascuna  unita'  di  ricerca  appartenente ad universita'
(statali  e  non statali), enti pubblici di ricerca od altri soggetti
in  possesso  di un conto corrente di tesoreria unica, entro sessanta
giorni   dalla   data   del   presente   decreto  il  MIUR  disporra'
un'erogazione  in anticipazione pari al 30% della quota di contributo
di cui all'art. 1.
  2.  Le  successive  erogazioni  aggiuntive  (saldo escluso) saranno
determinate  in  misura esattamente proporzionale ai livelli di spesa
accertati  per  le attivita' di ricerca e per i contratti con giovani
ricercatori  e/o  ricercatori  di chiara fama internazionale, fino al
raggiungimento  (anticipo compreso) del 95% della quota di contributo
di cui all'art. 1.
  3.  Per  tutte le unita' di ricerca non appartenenti ai soggetti di
cui  al  comma 1 del presente articolo, il contributo (saldo escluso)
sara'  invece  erogato  in  rate  annuali posticipate, determinate in
misura esattamente proporzionale ai livelli di spesa accertati per le
attivita'  di  ricerca  e per i contratti con giovani ricercatori e/o
ricercatori   di   chiara   fama   internazionale.   Resta  salva  la
possibilita',  in  caso  di presentazione di idonea garanzia a favore
del  MIUR,  di  accedere,  anche  per  tali  unita'  di ricerca, alle
modalita' di erogazione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.
  4. Per tutte le unita' di ricerca afferenti ad imprese l'erogazione
del  contributo sara' altresi' subordinata alla verifica del rispetto
delle  condizioni  di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri  del 23 maggio 2007, (dichiarazione di cui all'art. 1, comma
1223  della legge 27 dicembre 2006, n. 296) pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  della Repubblica italiana - serie generale - n. 160 del 12
luglio 2007), per l'assolvimento del cosidetto «impegno Deggendorf».
  5.  L'importo del saldo (ove spettante, e nei limiti della quota di
contributo di cui all'art. 1) sara' determinato, dopo l'effettuazione
delle  necessarie  verifiche  tecnico-scientifiche  ed amministrative
sull'insieme  di  tutte le rendicontazioni presentate, sulla base del
70%  dei costi effettivamente sostenuti ed accertati per le attivita'
di ricerca e del 100% dei costi effettivamente sostenuti ed accertati
per  i  contratti  con  giovani ricercatori e/o ricercatori di chiara
fama internazionale. In particolare, qualora le somme precedentemente
erogate  risultino  superiori al contributo effettivamente spettante,
il  MIUR  procedera'  al  recupero  delle somme erogate in eccedenza,
anche   attraverso   l'escussione   della  eventuale  garanzia  o  la
compensazione  su  altre  erogazioni  o  contributi  assegnati  o  da
assegnare  ai medesimi soggetti in base ad altro titolo. Resta salva,
peraltro,   la   possibilita'   di   eventuali  compensazioni,  anche
all'interno  dei  singoli  progetti,  tra unita' di ricerca afferenti
allo stesso soggetto giuridico.
  6. Nei casi espressamente previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica 3  giugno  1998,  n. 252 «Regolamento recante norme per la
semplificazione   dei   procedimenti   relativi   al  rilascio  delle
comunicazioni  e  delle informazioni antimafia» le erogazioni saranno
comunque     subordinate     all'acquisizione     della    prescritta
documentazione.  Al  riguardo,  i beneficiari dei contributi dovranno
trasmettere  tempestivamente al MIUR (allegando, ove esistente, copia
del  CCIAA  aggiornato)  le delibere assembleari successive alla data
del  presente  decreto  comportanti modifiche dell'assetto societario
(quali,   a   titolo   esemplificativo  ma  non  esaustivo,  fusioni,
incorporazioni,  liquidazioni volontarie, ecc.) o comunque variazioni
dell'organo     amministrativo;    analogamente    dovranno    essere
tempestivamente  comunicate  l'eventuale  cessazione  dell'attivita',
l'insorgenza di procedure concorsuali, ecc.